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martedì 17 marzo 2020

#Almanaccoquotidiano, a cura di #MarioBattacchi

Buongiorno, oggi è il 17 marzo.
Il 17 marzo 1986 Armando Bisogni, Renzo Cappelletti e Benito Casetto muoiono a distanza di pochi giorni all'ospedale di Niguarda. Li accomuna il fatto di vivere nelle stesse zone e di essere etilisti.
Il giorno dopo viene dato l’incarico al sostituto procuratore della Repubblica Alberto Nobili di fare luce su quello che sarebbe stato il primo clamoroso scandalo del settore alimentare: il vino al metanolo. Il metanolo o alcool metilico e' un alcool altamente tossico che si ottiene per distillazione a secco del legno o, industrialmente, per sintesi o, ancora, con la pressatura delle uve, quando questa viene spinta al massimo per ottenere un’elevata produzione di vino e viene impiegato nei processi di vinificazione perché aumenta la gradazione alcolica del vino al pari dello zucchero o dell’alcool etilico.
In realtà, il metanolo è un componente naturale del vino presente in una misura compresa tra 0,6 e 0,15 ml su 100 ml di alcol etilico complessivo, essendo un prodotto secondario della fermentazione alcolica, ma provoca danni permanenti ed è mortale nelle dosi tra 25 e 100 ml. A breve, le autorità italiane rendono, comunque, nota la marca dei vini che hanno causato i primi casi di avvelenamento: si tratta di Barbera da tavola e bianco da tavola imbottigliato dalla ditta di Carlo e Vincenzo Odore, titolari della societa' in nome collettivo di Incisa Scapaccino (Asti) e venduto nei supermercati Gs, Esselunga e Coop. Accertamenti di laboratorio, eseguiti dall'Istituto di medicina legale e dall' Ufficio provinciale di igiene e profilassi di Milano su campioni di vino prelevato sia nei supermercati che presso la ditta produttrice, rivelano la presenza di alcol metilico in quantita' superiore a quella prevista dalla legge.
Dalla Procura partono comunicazioni giudiziarie per le ipotesi di reato di omicidio colposo plurimo, lesioni colpose, violazione dell’art. 22, comma 2, lett. d) del D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162 Norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti che fissa i limiti massimi entro i quali deve essere contenuta la quantita' di alcool metilico nel vino (0,30 millilitri ogni cento millilitri nel rosso e 0,20 nei bianchi).
Il 24 marzo 1986 una nave cisterna italiana viene sequestrata a Sète in Francia. il carico di vino della nave cisterna italiana Kaliste é messa sotto sequestro in quanto il vino trasportato della ditta Antonio Fusco di Mandria (Taranto) é sospettata di contenere metanolo come poi viene accertato con analisi più approfondite.
A distanza di pochi giorni vengono arrestati i titolari della ditta Ciravegna della provincia di Cuneo per aver fornito vino al metanolo mentre in Germania nella regione del Baden Wuerttemberg, il Ministero della sanità sequestra 500 bottiglie di Barbera d’Asti che presentano all’analisi un contenuto di 6.7 grammi di metanolo per litro, prodotti dall'azienda vinicola Giovanni Binaco di Castagnole Lanze in Piemonte.
Ma come mai fino a quel famigerato marzo 1986 nessuno aveva pensato di ricorrere a tale pratica di sofisticazione? La risposta è che fino a quel momento mancava la convenienza economica dell’operazione illecita.
Questo tipo di adulterazione del vino diviene, infatti, conveniente con l’emanazione della l. 28 luglio 1984 n. 408 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 giugno 1984, n. 232, concernente modificazioni al regime fiscale per gli alcoli e per alcune bevande alcoliche in attuazione delle sentenze 15 luglio 1982 e 15 marzo 1983 emesse dalla Corte di giustizia delle Comunità europee nelle cause n. 216/81 e n. 319/81, nonché aumento dell'imposta sul valore aggiunto su alcuni vini spumanti e dell'imposta di fabbricazione sugli alcoli che ha detassato il metanolo e lo ha sottratto alla vigilanza degli uffici finanziari, con la conseguenza che il costo del metanolo diviene, in proporzione, dieci volte inferiore a quello dell’alcol etilico.
Alcuni produttori e commercianti spregiudicati approfittando delle carenze nel sistema di controllo sugli alimenti decidono, dunque, di conseguire il massimo profitto con il minimo costo della materia prima e con il minor rischio di essere sorpresi in flagranza, perché la sofisticazione attuata con il metanolo in alternativa allo zucchero, avviene in uno spazio temporale brevissimo e tale, quindi, da ridurre al minimo il pericolo di controlli a sorpresa.
A seguito dello scandalo il Governo assume una serie di provvedimenti d’urgenza destinati a rendere più efficace l’azione di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari.
Il 12 aprile 1986 il Ministero della sanità emana l’ordinanza n. 267900 Misure cautelative urgenti di tutela della salute pubblica dirette ad evitare il rischio di immissione al consumo di vini adulterati con metanolo con la quale si vieta la distribuzione, la vendita e somministrazione dei vini prodotti o commercializzati da un elenco di aziende riportate in allegato al provvedimento e cioè:
a) le ditte inquisite per adulterazione con metanolo;
b) le ditte i cui campioni evidenziano all’analisi un contenuto superiore ai limiti di legge e i cui prodotti sono soggetti a sequestro cautelativo.
Dai dati riportati nell’ordinanza si evidenzia come il fenomeno delle sofisticazioni al metanolo interessi, quasi esclusivamente, le regioni del centro-nord: Piemonte (nelle province di Alessandria, Asti, Cuneo, Novara), Emilia-Romagna (Ravenna, Ferrara, Piacenza, Parma), Trentino Alto Adige (Bolzano), Lombardia (Varese), Toscana (Lucca, Firenze, Pisa), Liguria (Genova), Veneto (Treviso,Verona, Padova) Friuli Venezia Giulia (Udine) Puglia (Taranto).
Viene, poi, emanato il D.L. 18 giugno 1986 n. 282 recante Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari convertito con modificazioni nella l. 7 agosto 1986 n. 462 (tutt’ora vigente) con la quale si istituisce l'anagrafe vitivinicola su base regionale destinata a raccogliere per ciascuna delle imprese che producono, detengono, elaborano e commercializzano uve, mosti, mosti concentrati, vini, vermouth, vini aromatizzati e prodotti derivati, i dati relativi alle rispettive attività.
Sono potenziati, inoltre, i servizi di controllo aumentando gli organici dei NAS, gli uffici periferici delle dogane e si istituisce presso l’allora Ministero dell’agricoltura e delle foreste, l’Ispettorato Centrale Repressione Frodi articolato in uffici interregionali, regionali e interprovinciali.
Allo stesso tempo, sono stanziate ingenti risorse (10 miliardi e, rispettivamente, 5 miliardi) per una campagna straordinaria di educazione alimentare ed informazione dei consumatori e per una campagna di informazione specifica sul vino promossa dal Ministero dell’agricoltura e foreste e attuata mediante convenzioni con l’Istituto nazionale per il commercio estero-ICE e con gli organismi nazionali di settore, nonché per finanziamenti destinati a progetti che favoriscano la penetrazione dei mercati interni ed esteri.
La flessione dei consumi e delle vendite di vino conseguenti allo scandalo induce il Governo ad integrare le normali azioni comunitarie di riequilibro del mercato e di sostegno dei prezzi, con due provvedimenti straordinari nazionali, uno per la distillazione e l’altro per lo stoccaggio:
il primo relativo ai vini da tavola ed il secondo ai vini doc.
Alla fine dell’anno è, poi, istituita l’Age-Control s.p.a. con il compito di controllare gli aiuti comunitari al fine di prevenire le frodi nei settori che beneficiano delle provvidenza comunitarie tra cui è compreso anche il vino.
Nel 1989, con la sentenza 4 luglio 1989, cause riunite 326/86 e 66/88, la Corte di Giustizia Europea si pronuncia contro un gruppo di commercianti, ristoratori e produttori di vini italiani nonché gli aventi causa di persone decedute dopo aver consumato vino al metanolo, che avevano intentato ricorso contro la Commissione per ottenere il risarcimento del danno subito per la presenza di vino adulterato al metanolo sul mercato dichiarando di aver subito un danno consistente, per alcuni, nella diminuzione dell’esportazione di vini italiani e nella riduzione delle vendite che ne è derivata e per altri, nella perdita di un familiare. I ricorrenti sostengono che la Commissione abbia commesso un illecito non sorvegliando sufficientemente il mercato del vino e non assicurandosi che venissero correttamente applicati i provvedimenti dell’organizzazione comune di mercato del vino nei singoli Stati membri. La Corte, però, respinge il ricorso e sostiene che le istituzioni comunitarie devono intervenire per garantire l’osservanza delle norme comunitarie nel settore vitivinicolo solo qualora sussistano elementi che dimostrino che i competenti organi nazionali non svolgono in modo soddisfacente i compiti di controllo loro affidati dalla legislazione comunitaria vigente. La vicenda del vino al metanolo si conclude, quindi, con un bilancio drammatico: diciannove morti e decine di consumatori colpiti da gravi lesioni e l’intero settore, dopo tale scandalo, ha attraversato un periodo di profonda crisi.
Nel 1992 si concluse il processo di primo grado, presso la prima sezione della Corte d'Assise di Milano, con condanne sino a 16 anni di reclusione. In particolare Giovanni e Daniele Ciravegna, i due principali imputati, sono stati condannati rispettivamente a 14 e 4 anni di carcere. Giovanni Ciravegna, dopo essere uscito dal carcere nel 2001 sfruttando alcuni cavilli legali, ha ricominciato a produrre vino in proprio nelle Langhe, ed è deceduto nel 2013.
In merito ai risarcimenti per le vittime del metanolo, l'associazione Vittime del metanolo si batte per veder riconosciuto il diritto a indennizzi per le famiglie colpite, che ad anni di distanza non sono ancora stati riconosciuti, anche se ci sono state interrogazioni parlamentari e diverse iniziative in merito. Gli imputati inoltre, ed in particolare i Ciravegna, che avrebbero dovuto pagare pesantissime sanzioni pecuniarie, si sono sempre dichiarati ufficialmente "nullatenenti", escamotage con il quale sono riusciti ad evitare il pagamento di qualsiasi somma per i risarcimenti.

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