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venerdì 25 giugno 2021

#Almanaccoquotidiano, a cura di #MarioBattacchi

Buongiorno, oggi è il 25 giugno.
Il 25 giugno 1946 iniziano i lavori dell'Assemblea Costituente, chiamata a promulgare la Costituzione della neonata Repubblica Italiana.
Il 2 giugno 1946 gli italiani vengono chiamati alle urne, oltre che per il referendum istituzionale tra repubblica e monarchia che sancirà la fine di quest’ultima, anche per eleggere i membri dell’Assemblea Costituente cui sarà affidato il compito di redigere la nuova carta costituzionale (come stabilito con il decreto-legge luogotenenziale del 25 giugno 1944, n. 151). Il sistema elettorale prescelto per la consultazione elettorale è quello proporzionale, con voto "diretto, libero e segreto a liste di candidati concorrenti", in 32 collegi plurinominali, per eleggere 556 deputati (la legge elettorale prevedeva l'elezione di 573 deputati, ma le elezioni non si effettuarono nell'area di Bolzano, Trieste e nella Venezia Giulia, dove non era stata ristabilita la piena sovranità dello Stato italiano). In base all’esito elettorale, l’Assemblea Costituente risulta così composta: DC 35,2%, PSI 20,7%, PCI 20,6%, UDN 6,5%, Uomo Qualunque 5,3%, PRI 4,3%, Blocco nazionale delle libertà 2,5%, Pd’A 1,1%.
La Costituente si riunisce per la prima volta a Montecitorio il 25 giugno 1946 e nel corso della seduta viene eletto presidente Giuseppe Saragat (in seguito dimissionario e sostituito, l'8 febbraio 1947, da Umberto Terracini). Il 28 giugno l’Assemblea elegge Enrico De Nicola "Capo provvisorio dello Stato", fino a che cioè non sarebbe stato nominato il primo Capo dello Stato a norma della nuova Costituzione. La Costituente inoltre delibera la nomina di una commissione ristretta (Commissione per la Costituzione), composta di 75 membri scelti dal Presidente sulla base delle designazioni dei vari gruppi parlamentari, cui viene affidato l'incarico di predisporre un progetto di Costituzione da sottoporre al plenum dell'Assemblea. I membri sono suddivisi tra i partiti come risulta dalla tabella seguente:
Democrazia Cristiana     207     Mov. Indip. Sicilia     4
Partito Socialista     115     Concentr. Dem Repub.     2
Partito Comunista     104     Partito Sardo d'Azione     2
Unione Dem. Naz,     41     Movim. Unionista It.     1
Uomo Qualunque     30     Part. Cristiano Sociale     1
Partito Repubblicano     23     Part. Democr. Lavoro     1
Blocco Naz. Libertà     16     Part. Contadini Italiani     1
Partito d'Azione     7     Fr. Dem. Progres. Rep.     1
Nominata il 19 luglio 1946 e presieduta da Meuccio Ruini, la Commissione si articola in tre Sottocommissioni: la prima sui diritti e doveri dei cittadini, la seconda sull'ordinamento costituzionale della Repubblica (divisa a sua volta in due Sezioni, per il potere esecutivo e il potere giudiziario, più un comitato di dieci deputati per la redazione di un progetto articolato sull'ordinamento regionale), la terza sui diritti e doveri economico-sociali.
Conclusi i lavori delle varie Commissioni, il 31 gennaio 1947, un Comitato di redazione composto di 18 membri, presenta all’aula il progetto di Costituzione, diviso in parti, titoli e sezioni. Dal 4 marzo al 20 dicembre 1947 l’Aula discute il progetto e il 22 dicembre viene approvato il testo definitivo.
La Costituzione repubblicana – giudicata il frutto più cospicuo della lotta antifascista – è promulgata il 27 dicembre 1947 da De Nicola ed entra in vigore il 1° gennaio 1948. Essa rappresenta l’incontro tra le tre tradizioni di pensiero presenti nella Costituente: quella cattolico-democratica, quella democratico-liberale e quella socialista-marxista. La carta si compone di una premessa, in cui sono elencati i principi fondamentali, e due parti, rispettivamente dedicate ai diritti e doveri dei cittadini e all’ordinamento dello Stato.
La carta costituzionale del 1948 più che dei giuristi, è opera dei partiti politici. Le stesse elezioni per l'Assemblea Costituente - le prime, con quelle amministrative, dopo il ventennio fascista - sono un'occasione per misurare la propria forza elettorale da parte dei partiti politici e perciò sono pochi i professori di diritto candidati (soprattutto da parte del PCI). Questi ultimi, inoltre, durante il periodo fascista erano stati tagliati fuori dai circuiti internazionali della cultura giuridica e quelli che avevano continuato i propri studi in Italia lo avevano fatto accettando di disinteressarsi della vita politica.
La Costituzione - approvata a larga maggioranza dall’Assemblea Costituente - è dunque il frutto di un vasto "compromesso costituzionale", tra visioni diverse della democrazia: la sinistra, specie il PCI, è portatrice di una visione giacobina, con un’assemblea elettiva dotata di pieni poteri; i conservatori, con in testa la DC, auspicano un parlamentarismo razionalizzato con un esecutivo forte e stabile.
Queste due visioni antitetiche si fronteggiano per mesi tra i banchi della Costituente, su ogni singolo punto del progetto di Costituzione. Il compromesso, dunque, è inevitabile e indispensabile: le sinistre dal canto loro accettano il bicameralismo, le autonomie locali e gli organo di garanzia come la Corte Costituzionale; i moderati rinunciano in parte alle misure votate alla razionalizzazione del parlamentarismo.
Anche il sistema elettorale prescelto per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, quello proporzionale, è conseguenza del compromesso. Questo meccanismo, infatti, è in grado di garantire un’adeguata rappresentanza ai partiti di massa, escludendo quasi a priori la possibilità che uno di essi ottenga la maggioranza assoluta e che possa così governare da solo.
Come ha sottolineato efficacemente il Calamandrei, dunque, la Costituzione del 1948 porta con sé, nella prima parte una rivoluzione promessa, nella seconda una rivoluzione mancata. Proprio questo contrasto insito nel testo originario, farà ben presto avvertire, con intensità via via maggiore, la necessità e di riforme più o meno radicali dell’impianto progettato dai padri costituenti.
Il 7 ottobre 2001 gli italiani sono stati chiamati a votare, per la prima volta nella storia della Repubblica, il referendum confermativo della legge di revisione costituzionale che ha integralmente riscritto il Titolo V della Costitzuione del 1948, introducendo di fatto il federalismo (anche se il termine non viene mai utilizzato nel nuovo testo). La legge è stata approvata il 28 febbraio dalla Camera e l’8 marzo dal Senato con i soli voti del centrosinistra, mentre il centrodestra non ha partecipato al voto in entrambi i casi in segno di protesta perché la riforma è stata approvata nell’ultimo scorcio di legislatura. Non avendo raggiunto il quorum dei due terzi richiesto dall’articolo 118 della Costituzione, il testo è stato sottoposto a referendum, su richiesta dai rappresentanti di entrambi gli schieramenti politici.
L’esito referendario sancisce la netta vittoria dei sì, con il 64,2 per cento (per un totale di 10.438.419 voti). Il no ottiene il 35,8 per cento (5.819.187 voti). L'affluenza alle urne è stata del 34 per cento. Viene così definitivamente approvata la modifica più ampia e rilevante che la Costituzione italiana abbia mai subito dal giorno della sua entrata in vigore ad oggi. Ecco le principali novità.
LA REPUBBLICA E’… "La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato". E’ questo il nuovo articolo 114 della Costituzione. Le grandi città, come Milano, Napoli, Palermo, potranno godere di un margine di autonomia maggiore, per una migliore organizzazione delle proprie risorse ed una maggiore flessibilità nella risoluzione delle problematiche locali. L'articolo, inoltre, mette in risalto lo status di Roma, capitale della Repubblica, il cui ordinamento è demandato ad una legge dello Stato.
REGIONI AUTONOME. L'articolo 116 riconosce e mantiene l'autonomia delle regioni a statuto speciale – Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Trentino Alto Adige e Valle d’Aosta - e ne rafforza il potere di autodeterminazione. Ma – aggiunge il nuovo testo - "Ulteriori forme particolari di autonomia possono essere attribuite ad altre regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali (province, comuni, città metropolitane)". Trentino e Valle d’Aosta assumono anche la denominazione, rispettivamente, di Sudtirol e Vallée d’Aoste.
COMPETENZA LEGISLATIVA. La costituzione del 1948 stabiliva le materie per le quali le regioni avevano potestà legislativa. Col federalismo il rapporto si inverte e le Regioni possono legiferare in tutte le materie, eccezion fatta per quelle attribuite alla competenza esclusiva dello Stato centrale, elencate nell’articolo 117 (Politica estera, immigrazione, moneta, difesa, ordine pubblico e sicurezza, difesa e forze armate, ordine pubblico e sicurezza ecc.). Molte competenze tuttavia rientrano tra le materie di legislazione concorrente, che "spetta alle regioni, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato", come ad esempio i rapporti internazionali e l'istruzione, fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e la formazione professionale.
SUSSIDIARIETA’. "Le funzioni amministrative – recita il nuovo articolo 118 – sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza". I Comuni, come pure le Province e le Città metropolitane, mantengono e sono titolari di funzioni amministrative proprie oltre a quelle che vengono loro ulteriormente conferite con legge statale o regionale secondo le competenze di ciascun ente.
FEDERALISMO FISCALE. Viene concessa agli enti locali la più ampia autonomia finanziaria di entrata e di spesa. "I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni – come sancito dall’articolo 119 - hanno risorse autonome, stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario". Mediante tali risorse, Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni devono finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite. Permangono tuttavia forme di garanzia per il Mezzogiorno, ma resta l’incognita relativa all’ampliamento del divario tra le regioni settentrionali e quelle meridionali della penisola a causa dell’attuazione del federalismo fiscale. Tra le garanzie previste, la costituzione di un "fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante". Inoltre, "per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni".
TUTELA DEI DIRITTI. L'articolo 120 ha lo scopo di tutelare gli enti regionali in merito ad eventuali controversie che possano insorgere tra loro o che possano ledere la libertà del cittadino. Recita infatti: "La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l’esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale". In caso ciò dovesse avvenire il Governo può sostituirsi agli organi locali responsabili della violazione. La norma prevede esplicitamente l'intervento del Governo in caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica, o quando lo richiedono la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. Per evitare che venga esercitato arbitrariamente il diritto di intervento del Governo nelle autonomie locali è stabilito che sia la legge a definire le procedure di garanzia in modo che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.
CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE. Il decentramento in favore dell'ente regionale di competenze e attribuzioni è mitigato dall'aggiunta di un comma all'articolo 123 della nostra Costituzione. "In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali". In questo modo le Province, i Comuni e le Città metropolitane sono in grado di contribuire alla formazione del processo decisionale regionale e di giocare un ruolo di attore protagonista nella formazione della "politica" stessa da attuare.
LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE. La possibilità di sollevare la questione di legittimità costituzionale di una norma non sarà più esclusivo potere del Governo e dello Stato nazionale, bensì reciproco per Stato e Regioni. Le Regioni possono sollevare questioni di legittimità anche nel caso in cui la legge di un altro ente regionale leda la loro sfera di competenza (articolo 127).
NUOVE REGIONI. La possibilità di fusione di Regioni, Comuni, Province oggi esistenti è consentita con: "l’approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum". Le forme di controllo sull'operato delle regioni e degli altri enti autonomi previste dai nel '48 vengono definitivamente abrogate col nuovo articolo 132.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE. Le nuove norme si applicano anche alle regioni autonome, fino a che non saranno adeguati i loro statuti, per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite. Inoltre, fino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

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