Buongiorno, oggi è il 28 giugno.
Il 28 giugno 1946 Enrico de Nicola viene nominato come capo provvisorio della Repubblica Italiana.
Enrico De Nicola nasce a Napoli il 9 novembre 1877. È passato alla storia nazionale per essere diventato il primo Presidente della Repubblica Italiana, eletto il 1° gennaio del 1948. Ma durante la sua lunga vita ha ricoperto più incarichi, da quello di giornalista a quello di avvocato.
La laurea in giurisprudenza infatti, conseguita presso l'Università di Napoli, gli apre subito le porte della professione. Sceglie l'ambito penalista e ben presto si fa conoscere a livello nazionale per le sue capacità forensi. Tuttavia, il suo primo impegno di rilievo è nel campo giornalistico. Nel 1895 infatti, diventa redattore per il "Don Marzio", curando la rubrica quotidiana di vita giudiziaria.
Nel 1909 invece, ha inizio la sua brillante carriera politica, con l'elezione a Deputato del Parlamento, all'interno delle liste cosiddette liberal-conservatrici. Da laico, Enrico De Nicola si riconosce nell'area che ha come punto di riferimento Giovanni Giolitti, all'epoca uno dei politici di spicco del panorama italiano. La legislatura cui prende parte per la prima volta è la XXIII, il collegio quello di Afragola.
Alle successive elezioni del 1913, De Nicola viene rieletto e nominato Sottosegretario di Stato per le Colonie, carica che ricopre anche l'anno dopo, il 1914, all'interno del IV Governo presieduto da Giolitti. Sono anni problematici per l'Italia e per i suoi governi, i quali devono subire le spinte delle fazioni politiche appartenenti alle correnti più estreme, oltre che fronteggiare l'emergenza bellica, e l'avvocato e politico napoletano si ritrova ad appoggiare l'area degli interventisti.
Anche nel 1919, al termine della Prima Guerra Mondiale, Enrico De Nicola viene rieletto in Parlamento. Dopo aver ricoperto l'incarico di Sottosegretario di Stato per il Tesoro, sempre durante il 1919 del Governo Orlando, De Nicola viene eletto Presidente della Camera dei Deputati, esattamente il 26 giugno del 1920. Questa importante carica di governo la mantiene anche durante le successive elezioni, in cui viene riconfermato, ossia nel 1921 e nel 1924, pur non prestando giuramento a queste ultime e non partecipando, quindi, alle funzioni parlamentari.
Nel frattempo, Mussolini compie la marcia su Roma, il 1922, e De Nicola si ritrova a ricoprire il difficile ruolo di garante del patto nazionale di pacificazione tra fascisti e socialisti, poi abortito. Anche lui, come molti politici dell'area liberale e conservatrice, appoggia la fiducia all'esecutivo del Duce. In ogni caso, a salvare la sua condotta ideologica, per così dire, soprattutto in chiave post-regime, almeno in apparenza, è la decisione che sembra aver preso una volta lasciato l'incarico di presidente della Camera, nel 1924. È bastato un breve confronto con il regime, al futuro Presidente della Repubblica, a dargli un'idea chiara del momento storico vissuto dalla politica nazionale. De Nicola ha a che fare, infatti, con l'esperienza fascista, prendendo parte anche ad alcune commissioni, per quanto solo in virtù della sua esperienza e perizia giuridica.
E nel 1929 viene nominato senatore del Regno, senza mai prendere parte ai lavori parlamentari veri e propri. Da questo momento, parte il suo progressivo allontanamento dalla politica nazionale, in favore della sua attività di avvocato. L'immagine che lascia De Nicola in questi anni, è quella di una figura autorevole della politica pre-fascista. Così nel 1943, con la caduta di Mussolini, viene direttamente richiamato in causa a ricoprire il ruolo di mediatore fra gli Alleati e la Corona con il fine di consentire un agevole passaggio dei poteri. Si deve a lui, secondo le fonti dell'epoca, la soluzione di evitare l'abdicazione di Vittorio Emanuele III in virtù dell'istituzione della figura del Luogotenente, affidata all'erede al trono Umberto.
È, De Nicola, a conti fatti, uno degli artefici del Compromesso, insieme con altre figure di spicco che faranno parte della Prima Repubblica, come Bonomi, Nitti e Orlando. In questo stesso periodo, viene anche nominato componente della Consulta Nazionale.
Dopo il voto a favore della Repubblica del 2 giugno 1946 i partiti di massa (Dc, Psi e Pci) sono alla ricerca di un accordo per eleggere un Capo dello Stato provvisorio. Secondo molti, un uomo meridionale era quello giusto, meglio se appartenente alla schiera dei moderati, persino simpatizzante con la Monarchia la quale, com'è noto, perde con uno scarto minimo il referendum postbellico, vinto dalla Repubblica.
A decidere sono De Gasperi, Nenni e Togliatti, i quali si accordano sul nome di De Nicola. Così, nella seduta del 28 giugno del 1946, l'Assemblea nomina Enrico De Nicola come Capo provvisorio dello Stato a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale del 16 marzo 1946, n. 98. De Nicola ha la meglio sin dal primo scrutinio, con 396 voti a favore su 501.
Qualche giorno dopo, esattamente il 1° luglio del 1946, De Nicola viene insediato.
Sono gli anni difficili in cui l'Italia "tenta" di trasformarsi in una Repubblica, ma non senza conflitti interni. Il politico napoletano svolge il suo incarico dal Quirinale, come previsto, rifiutandosi però di risiedervi, in omaggio, come disse egli stesso, a quella che ritiene la "sua monarchia". Preferisce dunque la sede di Palazzo Giustiniani.
A conferma di questo periodo turbolento, c'è la dichiarazione da parte di Enrico De Nicola, il 25 giugno del 1947, di rassegnare le proprie dimissioni dall'incarico di Presidente, apparentemente in polemica con le forze governative impegnate durante l'assemblea costituente. Ma il giorno dopo, il 26 giugno del 1947, De Nicola viene rieletto Capo provvisorio dello Stato. Da qui alla presidenza vera e propria il passo è breve. E in osservanza della prima disposizione transitoria della Costituzione, dal 1° gennaio del 1948 Enrico De Nicola assume il titolo di Presidente della Repubblica Italiana.
Sempre in questo stesso anno, firma con Alcide De Gasperi (Presidente del Consiglio in carica e leader democristiano), Giuseppe Grassi (Pli, Guardasigilli in Carica) e Umberto Terracini (Pci, Presidente dell'Assemblea Costituente) la nuova Costituzione dell'Italia repubblicana.
Il suo mandato da Capo dello Stato è il più breve di tutti. Il 18 aprile del 1948 avvengono le elezioni e i "centristi", guidati sempre da De Gasperi, propendono per il liberale Luigi Einaudi, il quale succede a De Nicola alla Presidenza della Repubblica . In base alle leggi costituzionali poi, De Nicola viene nominato senatore a vita in qualità di ex Presidente della Repubblica.
Passano pochi anni e l'avvocato napoletano viene nominato Presidente del Senato, il 28 aprile del 1951. È e resta l'unica volta in cui un politico italiano è stato sia Capo dello Stato che Presidente dei senatori. In ogni caso, De Nicola si dimette dalla carica un anno dopo, esattamente il 24 giugno del 1952.
Nasce la Corte Costituzionale e forte della sua esperienza leguleia, Enrico De Nicola assume la nomina di giudice di questo nuovo organo nazionale, il 3 dicembre del 1955, con nomina del Presidente della Repubblica. L'anno dopo poi, il 23 gennaio del 1956, il Collegio alla sua prima riunione lo nomina Presidente della Corte. Anche in questo mandato istituzionale De Nicola rivela la propria indipendenza ideologica e lo fa tramite l'ennesimo atto di rassegnare le dimissioni.
L'anno dopo infatti, abbandona la carica di presidente, in aperto contrasto con il governo italiano accusato, a suo dire, di intralciare l'opera di democratizzazione delle istituzioni giudiziarie e delle norme giuridiche, impregnate com'erano ancora delle precedenti disposizioni di marca fascista. Alcuni mesi prima però, De Nicola riceve l'onorificenza di Cavaliere di gran croce decorato di gran cordone dell'ordine al merito della Repubblica Italiana, esattamente il 5 giugno del 1956.
Il primo Presidente della Repubblica italiana allora, ormai anziano, si ritira a vita privata, lasciando la città di Roma. Il 1° ottobre del 1959, nella sua casa di Torre del Greco, Enrico De Nicola muore, all'età di ottantuno anni.
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venerdì 28 giugno 2024
venerdì 25 giugno 2021
#Almanaccoquotidiano, a cura di #MarioBattacchi
Buongiorno, oggi è il 25 giugno.
Il 25 giugno 1946 iniziano i lavori dell'Assemblea Costituente, chiamata a promulgare la Costituzione della neonata Repubblica Italiana.
Il 2 giugno 1946 gli italiani vengono chiamati alle urne, oltre che per il referendum istituzionale tra repubblica e monarchia che sancirà la fine di quest’ultima, anche per eleggere i membri dell’Assemblea Costituente cui sarà affidato il compito di redigere la nuova carta costituzionale (come stabilito con il decreto-legge luogotenenziale del 25 giugno 1944, n. 151). Il sistema elettorale prescelto per la consultazione elettorale è quello proporzionale, con voto "diretto, libero e segreto a liste di candidati concorrenti", in 32 collegi plurinominali, per eleggere 556 deputati (la legge elettorale prevedeva l'elezione di 573 deputati, ma le elezioni non si effettuarono nell'area di Bolzano, Trieste e nella Venezia Giulia, dove non era stata ristabilita la piena sovranità dello Stato italiano). In base all’esito elettorale, l’Assemblea Costituente risulta così composta: DC 35,2%, PSI 20,7%, PCI 20,6%, UDN 6,5%, Uomo Qualunque 5,3%, PRI 4,3%, Blocco nazionale delle libertà 2,5%, Pd’A 1,1%.
La Costituente si riunisce per la prima volta a Montecitorio il 25 giugno 1946 e nel corso della seduta viene eletto presidente Giuseppe Saragat (in seguito dimissionario e sostituito, l'8 febbraio 1947, da Umberto Terracini). Il 28 giugno l’Assemblea elegge Enrico De Nicola "Capo provvisorio dello Stato", fino a che cioè non sarebbe stato nominato il primo Capo dello Stato a norma della nuova Costituzione. La Costituente inoltre delibera la nomina di una commissione ristretta (Commissione per la Costituzione), composta di 75 membri scelti dal Presidente sulla base delle designazioni dei vari gruppi parlamentari, cui viene affidato l'incarico di predisporre un progetto di Costituzione da sottoporre al plenum dell'Assemblea. I membri sono suddivisi tra i partiti come risulta dalla tabella seguente:
Democrazia Cristiana 207 Mov. Indip. Sicilia 4
Partito Socialista 115 Concentr. Dem Repub. 2
Partito Comunista 104 Partito Sardo d'Azione 2
Unione Dem. Naz, 41 Movim. Unionista It. 1
Uomo Qualunque 30 Part. Cristiano Sociale 1
Partito Repubblicano 23 Part. Democr. Lavoro 1
Blocco Naz. Libertà 16 Part. Contadini Italiani 1
Partito d'Azione 7 Fr. Dem. Progres. Rep. 1
Nominata il 19 luglio 1946 e presieduta da Meuccio Ruini, la Commissione si articola in tre Sottocommissioni: la prima sui diritti e doveri dei cittadini, la seconda sull'ordinamento costituzionale della Repubblica (divisa a sua volta in due Sezioni, per il potere esecutivo e il potere giudiziario, più un comitato di dieci deputati per la redazione di un progetto articolato sull'ordinamento regionale), la terza sui diritti e doveri economico-sociali.
Conclusi i lavori delle varie Commissioni, il 31 gennaio 1947, un Comitato di redazione composto di 18 membri, presenta all’aula il progetto di Costituzione, diviso in parti, titoli e sezioni. Dal 4 marzo al 20 dicembre 1947 l’Aula discute il progetto e il 22 dicembre viene approvato il testo definitivo.
La Costituzione repubblicana – giudicata il frutto più cospicuo della lotta antifascista – è promulgata il 27 dicembre 1947 da De Nicola ed entra in vigore il 1° gennaio 1948. Essa rappresenta l’incontro tra le tre tradizioni di pensiero presenti nella Costituente: quella cattolico-democratica, quella democratico-liberale e quella socialista-marxista. La carta si compone di una premessa, in cui sono elencati i principi fondamentali, e due parti, rispettivamente dedicate ai diritti e doveri dei cittadini e all’ordinamento dello Stato.
La carta costituzionale del 1948 più che dei giuristi, è opera dei partiti politici. Le stesse elezioni per l'Assemblea Costituente - le prime, con quelle amministrative, dopo il ventennio fascista - sono un'occasione per misurare la propria forza elettorale da parte dei partiti politici e perciò sono pochi i professori di diritto candidati (soprattutto da parte del PCI). Questi ultimi, inoltre, durante il periodo fascista erano stati tagliati fuori dai circuiti internazionali della cultura giuridica e quelli che avevano continuato i propri studi in Italia lo avevano fatto accettando di disinteressarsi della vita politica.
La Costituzione - approvata a larga maggioranza dall’Assemblea Costituente - è dunque il frutto di un vasto "compromesso costituzionale", tra visioni diverse della democrazia: la sinistra, specie il PCI, è portatrice di una visione giacobina, con un’assemblea elettiva dotata di pieni poteri; i conservatori, con in testa la DC, auspicano un parlamentarismo razionalizzato con un esecutivo forte e stabile.
Queste due visioni antitetiche si fronteggiano per mesi tra i banchi della Costituente, su ogni singolo punto del progetto di Costituzione. Il compromesso, dunque, è inevitabile e indispensabile: le sinistre dal canto loro accettano il bicameralismo, le autonomie locali e gli organo di garanzia come la Corte Costituzionale; i moderati rinunciano in parte alle misure votate alla razionalizzazione del parlamentarismo.
Anche il sistema elettorale prescelto per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, quello proporzionale, è conseguenza del compromesso. Questo meccanismo, infatti, è in grado di garantire un’adeguata rappresentanza ai partiti di massa, escludendo quasi a priori la possibilità che uno di essi ottenga la maggioranza assoluta e che possa così governare da solo.
Come ha sottolineato efficacemente il Calamandrei, dunque, la Costituzione del 1948 porta con sé, nella prima parte una rivoluzione promessa, nella seconda una rivoluzione mancata. Proprio questo contrasto insito nel testo originario, farà ben presto avvertire, con intensità via via maggiore, la necessità e di riforme più o meno radicali dell’impianto progettato dai padri costituenti.
Il 7 ottobre 2001 gli italiani sono stati chiamati a votare, per la prima volta nella storia della Repubblica, il referendum confermativo della legge di revisione costituzionale che ha integralmente riscritto il Titolo V della Costitzuione del 1948, introducendo di fatto il federalismo (anche se il termine non viene mai utilizzato nel nuovo testo). La legge è stata approvata il 28 febbraio dalla Camera e l’8 marzo dal Senato con i soli voti del centrosinistra, mentre il centrodestra non ha partecipato al voto in entrambi i casi in segno di protesta perché la riforma è stata approvata nell’ultimo scorcio di legislatura. Non avendo raggiunto il quorum dei due terzi richiesto dall’articolo 118 della Costituzione, il testo è stato sottoposto a referendum, su richiesta dai rappresentanti di entrambi gli schieramenti politici.
L’esito referendario sancisce la netta vittoria dei sì, con il 64,2 per cento (per un totale di 10.438.419 voti). Il no ottiene il 35,8 per cento (5.819.187 voti). L'affluenza alle urne è stata del 34 per cento. Viene così definitivamente approvata la modifica più ampia e rilevante che la Costituzione italiana abbia mai subito dal giorno della sua entrata in vigore ad oggi. Ecco le principali novità.
LA REPUBBLICA E’… "La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato". E’ questo il nuovo articolo 114 della Costituzione. Le grandi città, come Milano, Napoli, Palermo, potranno godere di un margine di autonomia maggiore, per una migliore organizzazione delle proprie risorse ed una maggiore flessibilità nella risoluzione delle problematiche locali. L'articolo, inoltre, mette in risalto lo status di Roma, capitale della Repubblica, il cui ordinamento è demandato ad una legge dello Stato.
REGIONI AUTONOME. L'articolo 116 riconosce e mantiene l'autonomia delle regioni a statuto speciale – Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Trentino Alto Adige e Valle d’Aosta - e ne rafforza il potere di autodeterminazione. Ma – aggiunge il nuovo testo - "Ulteriori forme particolari di autonomia possono essere attribuite ad altre regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali (province, comuni, città metropolitane)". Trentino e Valle d’Aosta assumono anche la denominazione, rispettivamente, di Sudtirol e Vallée d’Aoste.
COMPETENZA LEGISLATIVA. La costituzione del 1948 stabiliva le materie per le quali le regioni avevano potestà legislativa. Col federalismo il rapporto si inverte e le Regioni possono legiferare in tutte le materie, eccezion fatta per quelle attribuite alla competenza esclusiva dello Stato centrale, elencate nell’articolo 117 (Politica estera, immigrazione, moneta, difesa, ordine pubblico e sicurezza, difesa e forze armate, ordine pubblico e sicurezza ecc.). Molte competenze tuttavia rientrano tra le materie di legislazione concorrente, che "spetta alle regioni, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato", come ad esempio i rapporti internazionali e l'istruzione, fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e la formazione professionale.
SUSSIDIARIETA’. "Le funzioni amministrative – recita il nuovo articolo 118 – sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza". I Comuni, come pure le Province e le Città metropolitane, mantengono e sono titolari di funzioni amministrative proprie oltre a quelle che vengono loro ulteriormente conferite con legge statale o regionale secondo le competenze di ciascun ente.
FEDERALISMO FISCALE. Viene concessa agli enti locali la più ampia autonomia finanziaria di entrata e di spesa. "I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni – come sancito dall’articolo 119 - hanno risorse autonome, stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario". Mediante tali risorse, Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni devono finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite. Permangono tuttavia forme di garanzia per il Mezzogiorno, ma resta l’incognita relativa all’ampliamento del divario tra le regioni settentrionali e quelle meridionali della penisola a causa dell’attuazione del federalismo fiscale. Tra le garanzie previste, la costituzione di un "fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante". Inoltre, "per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni".
TUTELA DEI DIRITTI. L'articolo 120 ha lo scopo di tutelare gli enti regionali in merito ad eventuali controversie che possano insorgere tra loro o che possano ledere la libertà del cittadino. Recita infatti: "La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l’esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale". In caso ciò dovesse avvenire il Governo può sostituirsi agli organi locali responsabili della violazione. La norma prevede esplicitamente l'intervento del Governo in caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica, o quando lo richiedono la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. Per evitare che venga esercitato arbitrariamente il diritto di intervento del Governo nelle autonomie locali è stabilito che sia la legge a definire le procedure di garanzia in modo che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.
CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE. Il decentramento in favore dell'ente regionale di competenze e attribuzioni è mitigato dall'aggiunta di un comma all'articolo 123 della nostra Costituzione. "In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali". In questo modo le Province, i Comuni e le Città metropolitane sono in grado di contribuire alla formazione del processo decisionale regionale e di giocare un ruolo di attore protagonista nella formazione della "politica" stessa da attuare.
LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE. La possibilità di sollevare la questione di legittimità costituzionale di una norma non sarà più esclusivo potere del Governo e dello Stato nazionale, bensì reciproco per Stato e Regioni. Le Regioni possono sollevare questioni di legittimità anche nel caso in cui la legge di un altro ente regionale leda la loro sfera di competenza (articolo 127).
NUOVE REGIONI. La possibilità di fusione di Regioni, Comuni, Province oggi esistenti è consentita con: "l’approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum". Le forme di controllo sull'operato delle regioni e degli altri enti autonomi previste dai nel '48 vengono definitivamente abrogate col nuovo articolo 132.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE. Le nuove norme si applicano anche alle regioni autonome, fino a che non saranno adeguati i loro statuti, per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite. Inoltre, fino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Il 25 giugno 1946 iniziano i lavori dell'Assemblea Costituente, chiamata a promulgare la Costituzione della neonata Repubblica Italiana.
Il 2 giugno 1946 gli italiani vengono chiamati alle urne, oltre che per il referendum istituzionale tra repubblica e monarchia che sancirà la fine di quest’ultima, anche per eleggere i membri dell’Assemblea Costituente cui sarà affidato il compito di redigere la nuova carta costituzionale (come stabilito con il decreto-legge luogotenenziale del 25 giugno 1944, n. 151). Il sistema elettorale prescelto per la consultazione elettorale è quello proporzionale, con voto "diretto, libero e segreto a liste di candidati concorrenti", in 32 collegi plurinominali, per eleggere 556 deputati (la legge elettorale prevedeva l'elezione di 573 deputati, ma le elezioni non si effettuarono nell'area di Bolzano, Trieste e nella Venezia Giulia, dove non era stata ristabilita la piena sovranità dello Stato italiano). In base all’esito elettorale, l’Assemblea Costituente risulta così composta: DC 35,2%, PSI 20,7%, PCI 20,6%, UDN 6,5%, Uomo Qualunque 5,3%, PRI 4,3%, Blocco nazionale delle libertà 2,5%, Pd’A 1,1%.
La Costituente si riunisce per la prima volta a Montecitorio il 25 giugno 1946 e nel corso della seduta viene eletto presidente Giuseppe Saragat (in seguito dimissionario e sostituito, l'8 febbraio 1947, da Umberto Terracini). Il 28 giugno l’Assemblea elegge Enrico De Nicola "Capo provvisorio dello Stato", fino a che cioè non sarebbe stato nominato il primo Capo dello Stato a norma della nuova Costituzione. La Costituente inoltre delibera la nomina di una commissione ristretta (Commissione per la Costituzione), composta di 75 membri scelti dal Presidente sulla base delle designazioni dei vari gruppi parlamentari, cui viene affidato l'incarico di predisporre un progetto di Costituzione da sottoporre al plenum dell'Assemblea. I membri sono suddivisi tra i partiti come risulta dalla tabella seguente:
Democrazia Cristiana 207 Mov. Indip. Sicilia 4
Partito Socialista 115 Concentr. Dem Repub. 2
Partito Comunista 104 Partito Sardo d'Azione 2
Unione Dem. Naz, 41 Movim. Unionista It. 1
Uomo Qualunque 30 Part. Cristiano Sociale 1
Partito Repubblicano 23 Part. Democr. Lavoro 1
Blocco Naz. Libertà 16 Part. Contadini Italiani 1
Partito d'Azione 7 Fr. Dem. Progres. Rep. 1
Nominata il 19 luglio 1946 e presieduta da Meuccio Ruini, la Commissione si articola in tre Sottocommissioni: la prima sui diritti e doveri dei cittadini, la seconda sull'ordinamento costituzionale della Repubblica (divisa a sua volta in due Sezioni, per il potere esecutivo e il potere giudiziario, più un comitato di dieci deputati per la redazione di un progetto articolato sull'ordinamento regionale), la terza sui diritti e doveri economico-sociali.
Conclusi i lavori delle varie Commissioni, il 31 gennaio 1947, un Comitato di redazione composto di 18 membri, presenta all’aula il progetto di Costituzione, diviso in parti, titoli e sezioni. Dal 4 marzo al 20 dicembre 1947 l’Aula discute il progetto e il 22 dicembre viene approvato il testo definitivo.
La Costituzione repubblicana – giudicata il frutto più cospicuo della lotta antifascista – è promulgata il 27 dicembre 1947 da De Nicola ed entra in vigore il 1° gennaio 1948. Essa rappresenta l’incontro tra le tre tradizioni di pensiero presenti nella Costituente: quella cattolico-democratica, quella democratico-liberale e quella socialista-marxista. La carta si compone di una premessa, in cui sono elencati i principi fondamentali, e due parti, rispettivamente dedicate ai diritti e doveri dei cittadini e all’ordinamento dello Stato.
La carta costituzionale del 1948 più che dei giuristi, è opera dei partiti politici. Le stesse elezioni per l'Assemblea Costituente - le prime, con quelle amministrative, dopo il ventennio fascista - sono un'occasione per misurare la propria forza elettorale da parte dei partiti politici e perciò sono pochi i professori di diritto candidati (soprattutto da parte del PCI). Questi ultimi, inoltre, durante il periodo fascista erano stati tagliati fuori dai circuiti internazionali della cultura giuridica e quelli che avevano continuato i propri studi in Italia lo avevano fatto accettando di disinteressarsi della vita politica.
La Costituzione - approvata a larga maggioranza dall’Assemblea Costituente - è dunque il frutto di un vasto "compromesso costituzionale", tra visioni diverse della democrazia: la sinistra, specie il PCI, è portatrice di una visione giacobina, con un’assemblea elettiva dotata di pieni poteri; i conservatori, con in testa la DC, auspicano un parlamentarismo razionalizzato con un esecutivo forte e stabile.
Queste due visioni antitetiche si fronteggiano per mesi tra i banchi della Costituente, su ogni singolo punto del progetto di Costituzione. Il compromesso, dunque, è inevitabile e indispensabile: le sinistre dal canto loro accettano il bicameralismo, le autonomie locali e gli organo di garanzia come la Corte Costituzionale; i moderati rinunciano in parte alle misure votate alla razionalizzazione del parlamentarismo.
Anche il sistema elettorale prescelto per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, quello proporzionale, è conseguenza del compromesso. Questo meccanismo, infatti, è in grado di garantire un’adeguata rappresentanza ai partiti di massa, escludendo quasi a priori la possibilità che uno di essi ottenga la maggioranza assoluta e che possa così governare da solo.
Come ha sottolineato efficacemente il Calamandrei, dunque, la Costituzione del 1948 porta con sé, nella prima parte una rivoluzione promessa, nella seconda una rivoluzione mancata. Proprio questo contrasto insito nel testo originario, farà ben presto avvertire, con intensità via via maggiore, la necessità e di riforme più o meno radicali dell’impianto progettato dai padri costituenti.
Il 7 ottobre 2001 gli italiani sono stati chiamati a votare, per la prima volta nella storia della Repubblica, il referendum confermativo della legge di revisione costituzionale che ha integralmente riscritto il Titolo V della Costitzuione del 1948, introducendo di fatto il federalismo (anche se il termine non viene mai utilizzato nel nuovo testo). La legge è stata approvata il 28 febbraio dalla Camera e l’8 marzo dal Senato con i soli voti del centrosinistra, mentre il centrodestra non ha partecipato al voto in entrambi i casi in segno di protesta perché la riforma è stata approvata nell’ultimo scorcio di legislatura. Non avendo raggiunto il quorum dei due terzi richiesto dall’articolo 118 della Costituzione, il testo è stato sottoposto a referendum, su richiesta dai rappresentanti di entrambi gli schieramenti politici.
L’esito referendario sancisce la netta vittoria dei sì, con il 64,2 per cento (per un totale di 10.438.419 voti). Il no ottiene il 35,8 per cento (5.819.187 voti). L'affluenza alle urne è stata del 34 per cento. Viene così definitivamente approvata la modifica più ampia e rilevante che la Costituzione italiana abbia mai subito dal giorno della sua entrata in vigore ad oggi. Ecco le principali novità.
LA REPUBBLICA E’… "La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato". E’ questo il nuovo articolo 114 della Costituzione. Le grandi città, come Milano, Napoli, Palermo, potranno godere di un margine di autonomia maggiore, per una migliore organizzazione delle proprie risorse ed una maggiore flessibilità nella risoluzione delle problematiche locali. L'articolo, inoltre, mette in risalto lo status di Roma, capitale della Repubblica, il cui ordinamento è demandato ad una legge dello Stato.
REGIONI AUTONOME. L'articolo 116 riconosce e mantiene l'autonomia delle regioni a statuto speciale – Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Trentino Alto Adige e Valle d’Aosta - e ne rafforza il potere di autodeterminazione. Ma – aggiunge il nuovo testo - "Ulteriori forme particolari di autonomia possono essere attribuite ad altre regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali (province, comuni, città metropolitane)". Trentino e Valle d’Aosta assumono anche la denominazione, rispettivamente, di Sudtirol e Vallée d’Aoste.
COMPETENZA LEGISLATIVA. La costituzione del 1948 stabiliva le materie per le quali le regioni avevano potestà legislativa. Col federalismo il rapporto si inverte e le Regioni possono legiferare in tutte le materie, eccezion fatta per quelle attribuite alla competenza esclusiva dello Stato centrale, elencate nell’articolo 117 (Politica estera, immigrazione, moneta, difesa, ordine pubblico e sicurezza, difesa e forze armate, ordine pubblico e sicurezza ecc.). Molte competenze tuttavia rientrano tra le materie di legislazione concorrente, che "spetta alle regioni, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato", come ad esempio i rapporti internazionali e l'istruzione, fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e la formazione professionale.
SUSSIDIARIETA’. "Le funzioni amministrative – recita il nuovo articolo 118 – sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza". I Comuni, come pure le Province e le Città metropolitane, mantengono e sono titolari di funzioni amministrative proprie oltre a quelle che vengono loro ulteriormente conferite con legge statale o regionale secondo le competenze di ciascun ente.
FEDERALISMO FISCALE. Viene concessa agli enti locali la più ampia autonomia finanziaria di entrata e di spesa. "I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni – come sancito dall’articolo 119 - hanno risorse autonome, stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario". Mediante tali risorse, Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni devono finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite. Permangono tuttavia forme di garanzia per il Mezzogiorno, ma resta l’incognita relativa all’ampliamento del divario tra le regioni settentrionali e quelle meridionali della penisola a causa dell’attuazione del federalismo fiscale. Tra le garanzie previste, la costituzione di un "fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante". Inoltre, "per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni".
TUTELA DEI DIRITTI. L'articolo 120 ha lo scopo di tutelare gli enti regionali in merito ad eventuali controversie che possano insorgere tra loro o che possano ledere la libertà del cittadino. Recita infatti: "La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l’esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale". In caso ciò dovesse avvenire il Governo può sostituirsi agli organi locali responsabili della violazione. La norma prevede esplicitamente l'intervento del Governo in caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica, o quando lo richiedono la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. Per evitare che venga esercitato arbitrariamente il diritto di intervento del Governo nelle autonomie locali è stabilito che sia la legge a definire le procedure di garanzia in modo che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.
CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE. Il decentramento in favore dell'ente regionale di competenze e attribuzioni è mitigato dall'aggiunta di un comma all'articolo 123 della nostra Costituzione. "In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali". In questo modo le Province, i Comuni e le Città metropolitane sono in grado di contribuire alla formazione del processo decisionale regionale e di giocare un ruolo di attore protagonista nella formazione della "politica" stessa da attuare.
LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE. La possibilità di sollevare la questione di legittimità costituzionale di una norma non sarà più esclusivo potere del Governo e dello Stato nazionale, bensì reciproco per Stato e Regioni. Le Regioni possono sollevare questioni di legittimità anche nel caso in cui la legge di un altro ente regionale leda la loro sfera di competenza (articolo 127).
NUOVE REGIONI. La possibilità di fusione di Regioni, Comuni, Province oggi esistenti è consentita con: "l’approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum". Le forme di controllo sull'operato delle regioni e degli altri enti autonomi previste dai nel '48 vengono definitivamente abrogate col nuovo articolo 132.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE. Le nuove norme si applicano anche alle regioni autonome, fino a che non saranno adeguati i loro statuti, per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite. Inoltre, fino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.
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