Cerca nel web

martedì 22 dicembre 2020

#Almanaccoquotidiano, a cura di #MarioBattacchi

Buongiorno, oggi è il 22 dicembre.
Il 22 dicembre 1947 l'Assemblea Costituente approva la Costituzione della Repubblica Italiana.
Dopo i sei anni della seconda guerra mondiale e i venti anni della dittatura, il 2 giugno 1946 si svolsero contemporaneamente il referendum istituzionale e l’elezione dell’Assemblea Costituente, con la partecipazione dell’89% degli aventi diritto. Il 54% dei voti (più di 12 milioni) fu per lo stato repubblicano, superando di 2 milioni i voti a favore dei monarchici (che contestarono l’esito).
L’Assemblea fu eletta con un sistema proporzionale e furono assegnati 556 seggi, distribuiti in 31 collegi elettorali.
Dominarono le elezioni tre grandi formazioni: la Democrazia Cristiana, che ottenne il 35,2% dei voti e 207 seggi; il Partito socialista, 20,7% dei voti e 115 seggi; il Partito comunista, 18,9% e 104 seggi. La tradizione liberale (riunita nella coalizione Unione Democratica Nazionale), protagonista della politica italiana nel periodo precedente la dittatura fascista, ottenne 41 deputati, con quindi il 6,8% dei consensi; il Partito repubblicano, anch’esso d’ispirazione liberale ma con un approccio differente nei temi sociali, 23 seggi, pari al 4,4%. Mentre il Partito d’Azione, nonostante un ruolo di primo piano nella Resistenza, ebbe solo l’1,5% corrispondente a 7 seggi. Fuori dal coro, in opposizione alla politica del CLN, raccogliente voti dei fautori rimasti del precedente regime, c’è la formazione dell’Uomo qualunque, che prese il 5,3%, con 30 seggi assegnati.
L’intesa che permise la realizzazione della costituzione è stata più volte definita «compromesso costituzionale», consistente in una commistione di concezioni politiche diverse, risultato di reciproche rinunce e successi. Le forze in seno all’assemblea, infatti, tendenzialmente, non avendo sicure idee sul possibile prosieguo della vita politica italiana, piuttosto che tentare di ostacolare le altre parti politiche, spinsero per l’approvazione di norme che rispecchiassero i rispettivi principi base.
Nelle linee guida della Carta è ben visibile la tendenza all’intesa e al compromesso dialettico tra gli autori. La Costituzione mette l’accento sui diritti economici e sociali e sulla loro garanzia effettiva. Si ispira anche ad una concezione antiautoritaria dello Stato con una chiara diffidenza verso un potere esecutivo forte e una fiducia nel funzionamento del sistema parlamentare, sebbene già nell’Ordine del giorno Perassi (con cui appunto si optò per una forma di governo parlamentare) venne prevista la necessità di inserire meccanismi idonei a tutelare le esigenze di stabilità governativa evitando ogni degenerazione del parlamentarismo. Non mancano importanti riconoscimenti alle libertà individuali e sociali, rafforzate da una tendenza solidaristica di base. Fu possibile, anche, grazie alla moderazione dei marxisti, ratificare gli accordi Lateranensi e permettere di accordare una autonomia regionale tanto più marcata nelle isole e nelle regioni con forti minoranze linguistiche (aree in cui la sovranità italiana era stata messa in forte discussione durante l’ultima parte della guerra, e in parte lo era ancora durante i lavori costituenti).
I primi dodici articoli della costituzione pongono i cosiddetti principi fondamentali, e non possono essere oggetto di modifica attraverso il procedimento di revisione costituzionale previsto dai successivi articoli 138 e 139.

Principio personalista: La Costituzione coglie la tradizione liberale e giusnaturalista nel testo dell’art. 2: in esso infatti si dice che “la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo”. Tali diritti sono considerati diritti naturali, non creati giuridicamente dallo Stato ma ad esso preesistenti. Tale interpretazione è agevolmente rinvenibile nella parola “riconoscere” che implica la preesistenza di un qualcosa. Tale impostazione, stimolata dalla componente d’ispirazione cattolica dell’assemblea costituente, fu il frutto di una sentita reazione al totalitarismo e alla concezione hegeliana dello Stato che in esso si propugnava.

Principio di laicità: La Costituzione all’art. 7 sancisce che Stato italiano e Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, sovrani e indipendenti. Il principio di laicità, che non ha nella Costituzione italiana un richiamo diretto e letterale, così come avviene in altre Carte costituzionali, è stato ricostruito dalla Corte costituzionale sulla base di quanto espresso nell’articolo 7 e degli altri articoli.
«Il principio di laicità, quale emerge dagli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione, implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale».

Principio pluralista: È tipico degli stati democratici. Pur se la Repubblica è dichiarata una ed indivisibile, è riconosciuto e tutelato il pluralismo delle formazioni sociali (art. 2), degli enti politici territoriali (art. 5), delle minoranze linguistiche (art. 6), delle confessioni religiose (art. 8), delle associazioni (art. 18), di idee ed espressioni (art. 21), della cultura (art. 33, com. 1), delle scuole (art. 33, com. 3), delle istituzioni universitarie e di alta cultura (art. 33, com. 6), dei sindacati (art. 39) e dei partiti politici (art. 49). È riconosciuta altresì anche la libertà delle stesse organizzazioni intermedie, e non solo degli individui che le compongono, in quanto le formazioni sociali meritano un ambito di tutela loro proprio. In ipotesi di contrasto fra il singolo e la formazione sociale cui egli è membro, lo Stato non dovrebbe intervenire. Il singolo, tuttavia, deve essere lasciato libero di uscirne.

Principio lavorista: Ci sono riferimenti già agli art. 1, com. 1 ed all’art. 4, com. 2. Il lavoro non è solo un rapporto economico, ma anche un valore sociale.

Principio democratico: Già gli altri tre principi sono tipici degli stati democratici, ma ci sono anche altri elementi a caratterizzarli: la preponderanza di organi elettivi e rappresentativi; il principio di maggioranza ma con tutela della minoranze (anche politiche); processi decisionali (politici e giudiziari) trasparenti e aperti a tutti; ma soprattutto il principio di sovranità popolare (art. 1, com. 2).

Principio di uguaglianza: Come è affermato con chiarezza nell’art.3, tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni sociali e personali, sono uguali davanti alla legge (uguaglianza formale, comma 1). Lo Stato rimuove gli ostacoli che di fatto limitano l’eguaglianza e quindi gli individui di sviluppare pienamente la loro personalità sul piano economico, sociale e culturale (uguaglianza sostanziale, comma 2) Riguardo al principio di uguaglianza in materia religiosa, l’art. 8 dichiara che tutte le confessioni religiose, diverse da quella cattolica, sono egualmente libere davanti alla legge.

Principio solidarista: Esistono doveri civici di solidarietà politica, sociale ed economica tra i cittadini. Il principale riferimento è l’art. 2, com. 2; essi rappresentano l’interpretazione che la Costituzione ha dato al concetto di stato sociale.

Principio internazionalista: Come viene sancito dall’art. 10, l’ordinamento italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute; ciò comporta un “rinvio mobile” ovvero un adattamento automatico di tali norme nel nostro ordinamento. Inoltre l’art. 11 consente, in condizioni di parità con gli altri stati, limitazioni alla sovranità nazionale, necessarie per assicurare una pacifica coesistenza tra le Nazioni.

Principio pacifista: Come viene sancito all’art. 11, la Repubblica italiana ripudia la guerra come strumento di offesa e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali (ovvero consente l’uso di forze militari per la difesa del territorio in caso di attacco militare da parte di altri paesi, ma non con intenti espansionisti) e accetta una limitazione alla propria sovranità (ad esempio accetta di ospitare sul proprio territorio forze armate straniere) nell’intento di promuovere gli organismi internazionali per assicurare il mantenimento della pace e della giustizia fra le Nazioni.
Si intende comunemente che questa seconda parte consenta all’Italia di partecipare ad una guerra in difesa di altre nazioni con le quali siano state instaurate alleanze (ad esempio in caso di attacco armato ad un paese membro della NATO).
Appare invece di controversa interpretazione il fatto se sia rispettoso di questo principio costituzionale il partecipare ad azioni di peace-enforcing o guerre che non rispondono ad azioni di offesa esplicita (vedasi il caso della guerra d’Iraq del 2003).

Nessun commento:

Posta un commento

Cerca nel blog

Archivio blog