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domenica 17 settembre 2023

#Almanaccoquotidiano, a cura di #MarioBattacchi

Buongiorno, oggi è il 17 settembre.
Il 17 settembre 1787 a Philadelfia viene firmata la Costituzione degli Stati Uniti d'America, la più antica Costituzione tuttora vigente.
Gli Stati Uniti hanno una struttura federale, composta da 50 stati. Distretto separato è quello di Columbia (in inglese, District of Columbia), che ospita la capitale, Washington, sotto la diretta autorità del Congresso, più 14 isole sparse tra l'Atlantico e il Pacifico (molte di queste disabitate), come Porto Rico che dipende dagli Stati Uniti.
Sebbene sia stata modificata più volte, ancora oggi i principi base della Costituzione americana rimangono gli stessi. Uno fra tutti è l'uguaglianza dei cittadini nei confronti della legge, i quali beneficiano egualmente del diritto alla protezione da essa fornita. Nella costruzione dello stato nordamericano, tutti gli stati membri sono uguali e nessuno può ricevere un trattamento speciale dal governo federale, così come ogni stato deve riconoscere e rispettare le leggi degli altri. Inoltre, i governi statali, come il governo federale, devono avere una forma repubblicana, la cui autorità finale risiede nel popolo.
"Rivoluzionaria" per l'epoca, la Costituzione americana sancisce un punto fondamentale per la creazione e la preservazione del sistema democratico, cioè la divisione dei poteri. Esistono, infatti, tre branche principali di governo: potere esecutivo, potere legislativo, e potere giudiziario, separati e distinte l'uno dall'altro, laddove ogni branca è controllata e bilanciata dall'altra, in modo di evitare eccessi di potere.
Il potere dei rappresentanti pubblici è limitato e sottoposto all'approvazione dell'elettorato che si esprime attraverso il diritto di voto. Unica eccezione sono le nomine a vita, da parte del Presidente, dei giudici della Corte Suprema e di altri giudici federali. Secondo quanto sancisce l'Articolo I della Costituzione americana, il potere legislativo (cioè il potere di fare le leggi) è affidato al Congresso degli Stati Uniti, composta dalla Camera dei Rappresentanti e dal Senato.
La Camera dei Rappresentanti viene rinnovata ogni 2 anni. Tale tempistica permette che l'elezione dei rappresentanti coincida con l'elezione del Presidente e con la metà del suo mandato (le cosiddette elezioni di mezzo termine, in inglese mid term). Il numero dei rappresentanti eletti nella Camera è proporzionale al numero di elettori di ogni singolo stato, mentre in senato vengono eletti due senatori per stato. Il sistema bicamerale statunitense, in cui il rapporto di rappresentanti legato alla popolazione dei singoli stati è, per così dire, bilanciato dai 2 senatori eletti per ogni stato, risponde ad un'esigenza apparsa con la stessa creazione della nazione.
I Padri fondatori della Costituzione erano divisi tra chi, rappresentando gli Stati più popolosi, avrebbe voluto che il Parlamento venisse eletto in base alla popolazione residente nei vari Stati e chi, provenendo dagli Stati meno popolosi, sosteneva l'identica rappresentanza per tutti gli Stati membri. Alla fine si giunse ad un compromesso, conosciuto come Connecticut Compromise, in cui il potere legislativo veniva diviso tra due rami del Parlamento. La Camera dei Rappresentanti, quindi, diventava rappresentativa del popolo (e quindi il numero dei membri eletti dal singolo stato dipendeva dall'entità della popolazione) e l'altra, il Senato, espressione degli Stati (con un identico numero di rappresentanti svincolato dal loro peso demografico).
Negli Stati Uniti (con eccezione dello stato di Louisiana) vige il sistema giuridico chiamato Common Law, mutuato dalla Gran Bretagna. Tale sistema è fondato su leggi non scritte, ma ogni sentenza diventa precedente alla quale devono attenersi le future decisioni giurisprudenziali. L'articolo II della Costituzione riguarda il potere esecutivo, cioè il potere di applicare le leggi, affidato al Presidente degli Stati Uniti, in carica massimo per due mandati di 4 anni ciascuno.
Il Presidente è anche capo delle forze armate e ha il potere di raccomandare al Congresso le misure che ritiene necessarie ed opportune, di nominare consiglieri, di accordare la grazia e di sospendere le pene per i reati puniti a livello federale. Ma può anche esercitare il diritto di veto sulle leggi approvate da entrambi rami del Congresso. Secondo la Costituzione americana, infatti, è possibile che l'appartenenza politica di Presidente e Congresso non coincidano, come spesso succede dopo le elezioni di mezzo termine.
L'Articolo II determina anche gli estremi per la procedura dell'impeachment, cioè la sfiducia nei confronti dell'esecutivo (dal Presidente, al vice presidente e agli altri funzionari delle amministrazioni statali). Promotori dell'impeachment sono la camera dei Rappresentanti (con la semplice maggioranza) ed il Senato (con un voto favorevole pari al 2/3). Nella storia degli Stati Uniti, solo due presidenti hanno subito il procedimento di impeachment: nel 1868 fu sfiduciato Andrew Johnson, vice di Abramo Lincoln, succedutogli dopo l'assassinio di quest'ultimo e nel 1998 Bill Clinton per l'affare Monica Lewinsky (per lo scandalo Watergate, il presidente Richard Nixon si dimise poco prima dell'impeachment)
Secondo l'Articolo III della Costituzione, il potere giudiziario (cioè il compito di far rispettare le leggi) è affidato alla Corte Suprema (Supreme Court of the United States), presieduta dal Chief Justice of the United States, e composta da 8 membri, Associates Justices, nominati a vita dal Presidente, con il consenso del Senato. Le funzioni della Corte Suprema sono di due tipi. Nella Original jurisdiction (competenza in primo grado di giudizio) la Corte decide in prima ed unica istanza alcuni tipi di controversie, come nel caso di ambasciatori, consoli e rappresentanti stranieri. Nell'Appellate jurisdiction (giurisdizione d'appello) la Corte, invece, si pronuncia sull'impugnazione (cioè la richiesta di un controllo di una sentenza da parte di un giudice diverso da quello che la emessa) di una sentenza emessa da una corte inferiore.
Nella giurisdizione d'appello la Corte può decidere su richiesta di un giudice federale che, chiamato ad applicare una legge, l'abbia considerata in contrasto con la Costituzione, una legge federale od un trattato stipulato dalla Federazione. La Costituzione viene considerata la legge suprema degli Stati Uniti, in quanto qualsiasi legge, federale o statale, venga in contrasto con la Costituzione, è da considerarsi nulla e priva di effetto.
La Costituzione americana prevede la possibilità di essere modificata. Al tempo stesso, come garanzia di democrazia, tale possibilità non può essere esercitata così facilmente, in questo modo, sin dalla sua prima formulazione, venne data la possibilità di introdurre degli emendamenti (proposta di parziale modifica di una legge o di una proposta di legge). Per introdurre nuovi emendamenti alla Costituzione, bisogna che il Congresso dia il via alla procedura con due terzi del voto favorevole in ogni camera (Senato e Camera dei Rappresentanti).
Un iter differente prevede che le legislature dei due terzi degli stati della federazione possano chiedere al Congresso di indire una convenzione nazionale per introdurre nuovi emendamenti. In entrambi i casi, gli emendamenti devono avere l'approvazione delle legislature di tre quarti degli stati esistenti, prima di diventare parte della costituzione. Da un punto di vista pratico, tale sistema rischia di essere piuttosto macchinoso, inficiato soprattutto dalla disparità di popolazione dei singoli stati. Alcuni stati, infatti, che rappresentano soltanto il 4% del popolo americano, in teoria sono in grado di bloccare gli emendamenti desiderati dal resto della popolazione.

venerdì 2 luglio 2021

#Almanaccoquotidiano, a cura di #MarioBattacchi

Buongiorno, oggi è il 2 luglio.
Il 2 luglio 1987 Nilde Iotti viene confermata per la terza legislatura presidente della Camera dei Deputati, prima donna della Storia della Repubblica Italiana a ricoprire tale ruolo.
Leonilde (chiamata da tutti Nilde) Iotti, nacque a Reggio Emilia il 10/04/1920. Il padre, un deviatore delle Ferrovie dello Stato, attivista nel movimento operaio socialista, perseguitato poi, durante il regime fascista, a causa del suo impegno sindacale, nonostante le disagiate condizioni economiche, nelle quali versava, iscrisse la giovane figlia all’Università Cattolica di Milano, perché come spesso ricordò Nilde, citando le sue parole: "E’ meglio stare con i preti, che con i fascisti."
"Per anni indossai il cappotto rovesciato di mio padre", dichiarò la Iotti in alcune interviste, ritornando con la memoria ai tempi della sua giovinezza, della povertà, dei tanti sacrifici compiuti dai genitori, che desideravano che lei studiasse per diventare "qualcuno".
Rimasta orfana di padre nel 1934, Nilde riuscì a proseguire gli studi perché la madre, in un periodo in cui le donne, per la legge fascista erano relegate al focolare domestico, iniziò a lavorare.
Durante la frequenza della facoltà di Lettere della Cattolica di Milano, per Nilde iniziò un travaglio ideologico, che la allontanò dalla fede cattolica, ritenuta assolutista ed intollerante. "Al credo, perché assurdo, dissi razionalmente no."
Con l’adesione dell’Italia alla Seconda Guerra Mondiale, Nilde, sostenuta dall’esemplare lezione di vita lasciatagli dal padre, si iscrisse al P.C.I.
Dal 1943 si segnalò dapprima come porta-ordini, uno dei ruoli più significativi e pericolosi assunti dalle donne, durante la Resistenza, attraverso il quale i partigiani tessevano la fitta rete di intrecci politici, che portarono l’Italia alla liberazione dall’occupazione nazi-fascista. Il suo impegno fra i partigiani della città natale, le consentì poco più che ventenne di essere designata responsabile dei Gruppi di Difesa della Donna, struttura attivissima nella guerra di Liberazione.
Il primo di questi organismi fu costituito a Milano nel novembre del 1943 da alcune esponenti di spicco dei Partiti che affluirono nel Comitato di Liberazione Nazionale, dopo la firma dell'armistizio, mentre i tedeschi assediavano le campagne e le città del Nord Italia, compiendo efferati rastrellamenti di civili, impegnati nella lotta contro il fascismo.
I Gruppi di Difesa della Donna e di Assistenza ai Combattenti della Libertà, da Milano, si estesero su tutto il territorio italiano ancora occupato, perseguendo l'obiettivo di mobilitare, attraverso un'organizzazione capillare e clandestina, donne di età e condizioni sociali differenti, per far fronte a tutte le necessità, derivate dalla recrudescenza della guerra.
Tali gruppi operativi femminili si segnalarono, durante la Resistenza, attraverso la raccolta di indumenti, medicinali, alimenti per i partigiani e si adoperarono per portare messaggi, custodire liste di contatti, preparare case-rifugio, trasportare volantini, opuscoli ed anche armi.
Come si è detto, Nilde Iotti ricoprì, dal 1943, il ruolo più emblematico, ma anche più rischioso, che molte partigiane dei GDD esercitarono, quello di porta-ordini. Victoria de Grazia, nel suo volume Le donne nel regime fascista, definisce la staffetta come "l'eroina della Resistenza: porta-ordini e persona di fiducia, è il vero jolly della guerra partigiana."
Da responsabile del GDD di Reggio Emilia, Nilde si fece interprete di quella coscienza civile e politica, che le donne, dopo secoli di esclusione dalla vita pubblica e dopo vent'anni di dittatura fascista, solo durante il periodo bellico, iniziarono a manifestare.
Infatti, gli studi compiuti sulla Resistenza italiana conferiscono ampio risalto al ruolo, non secondario, che i Gruppi di Difesa della Donna ebbero nel promuovere l'emancipazione femminile.
Dopo il Referendum del 2 giugno 1946, grazie al quale per la prima volta le donne italiane esercitarono il diritto di voto e furono così "considerate, dal punto di vista politico, cittadine a pieno titolo", come sottolinea Miriam Mafai, la ventiseienne Nilde Iotti fu mandata in Parlamento.
"Robusta, alta, i capelli sciolti sulle spalle, il manifesto desiderio di imparare a fare il deputato", secondo la descrizione del suo portavoce alla Camera G. Frasca Polara, Nilde conobbe Palmiro Togliatti, capo carismatico del P.C.I., in un ascensore di Montecitorio.
Da questo incontro seguì una relazione sentimentale, che seppe resistere a tutti gli attacchi, soprattutto all’interno del Partito, perché Togliatti era già coniugato con un figlio e all’epoca, aveva 53 anni.
Nilde, dapprima come semplice deputato, poi come membro dell'Assemblea Costituente, attraverso la sua sensibilità e la sua cultura istituzionale, diede prova di uno spiccato talento politico. Ella stessa definì quella nell'Assemblea Costituente, come "la più grande scuola politica, a cui abbia mai avuto occasione di partecipare, anche nel prosieguo della mia vita politica".
Nilde entrò a far parte anche della "Commissione dei 75", alla quale fu assegnato il compito di redigere la bozza della Costituzione repubblicana, da sottoporre al voto dell'intera Assemblea. Come si è già ricordato, i 556 componenti dell'Assemblea Costituente, in rappresentanza del popolo italiano, si riunirono per la prima volta il 25/06/1946 per nominare il Capo provvisorio dello Stato (venne eletto Enrico De Nicola) e per designare i 75 membri rappresentativi di tutta l'Assemblea. Dopo circa sei mesi di attività, la Commissione dei 75 sottopose il proprio progetto costituzionale all'intera Assemblea che, nel corso di quasi tutto il 1947 discusse, integrò, modificò, articolo per articolo la bozza iniziale.
Solo il 22/12/1947 venne approvato, a larghissima maggioranza, il testo definitivo della Costituzione che, una volta promulgato dal Capo Provvisorio dello Stato, entrò in vigore il 1° gennaio 1948.
Il ruolo svolto nell'ambito della Costituente, a favore dei diritti delle donne e per le famiglie, segnò profondamente l'impegno che Nilde profuse nella sua attività parlamentare, condotta ininterrottamente, per 53 anni, con rigore, costanza e semplicità.
Di grande risalto ed attualità si presenta la relazione sulla Famiglia, che Nilde predispose nel 1946, in qualità di membro della "Commissione dei 75". In essa l'Onorevole Iotti, auspicando il superamento dello Statuto Albertino con una nuova carta costituzionale, che si occupi dei diritti della famiglia, del tutto ignorati dal predetto Statuto, ormai obsoleto, peraltro disapplicato durante i 20 anni di regime fascista, invita l'Assemblea a voler regolare con leggi il diritto familiare. Caposaldo della nuova Costituzione deve essere dunque il rafforzamento della famiglia: "L'Assemblea Costituente (…) deve inserire nella nuova Carta Costituzionale l'affermazione del diritto dei singoli, in quanto membri di una famiglia o desiderosi di costruirne una ad una particolare attenzione e tutela da parte dello Stato", scrive Iotti a tal proposito.
Altro elemento nevralgico della Relazione in esame riguarda la posizione della donna: "Uno dei coniugi poi, la donna, era ed è tuttora legata a condizioni arretrate, che la pongono in stato di inferiorità e fanno sì che la vita familiare sia per essa un peso e non fonte di gioia e aiuto per lo sviluppo della propria persona. Dal momento che alla donna è stata riconosciuta, in campo politico, piena eguaglianza, col diritto di voto attivo e passivo, ne consegue che la donna stessa dovrà essere emancipata dalle condizioni di arretratezza e di inferiorità in tutti i campi della vita sociale e restituita ad una posizione giuridica tale da non menomare la sua personalità e la sua dignità di cittadina."
Se pensiamo che alla vigilia della seconda guerra mondiale il femminismo storico era stato spazzato via, insieme a tutti i partiti politici e a tutte le libertà (di pensiero, di stampa, di organizzazione, etc…), se consideriamo, inoltre, che la politica sociale di Mussolini prevedeva che "il lavoro costituisce per la donna non una meta, bensì una tappa della sua vita, da risolversi, prima possibile, con il rientro nell'ambiente domestico", la Relazione della Iotti, scritta quando le donne italiane si erano appena affacciate sulla scena politica, si propone come tentativo molto coraggioso di svecchiamento e di rinnovamento democratico.
Un occhio di riguardo viene posto da tale relazione sull'emancipazione, che può derivare dal lavoro; la nuova Costituzione pertanto dovrà assicurare il diritto al lavoro "senza differenza di sesso." Altro elemento, oggetto di studio, da parte della giovane parlamentare e che rappresenterà, nel corso delle successive legislature, uno degli impegni politici di maggiore rilievo, concerne l'annosa questione dell'indissolubilità del matrimonio. Nilde manifesta la propria contrarietà ad inserire nella Costituzione il principio dell'indissolubilità "considerandolo tema della legislazione civile". Infine, la Relazione focalizza la propria attenzione sulla maternità, non più intesa come "cosa di carattere privato", bensì come "funzione sociale" da tutelare. Uno degli articoli di maggiore impatto innovativo della proposta costituente, riguarda il principio dell'uguaglianza giuridica dei coniugi. Questi ultimi hanno eguali diritti e doveri nei confronti dei figli (per la loro alimentazione, educazione ed istruzione).
Ricordiamo che il Codice Penale (c.d. Rocco dal nome del penalista che lo curò), entrato in vigore nel 1942, concepiva le donne come "beni", sui quali il padre prima ed il marito poi, esercitavano assoluta autorità.
Forte dell'esperienza maturata nella Costituente, Nilde proseguì la propria missione politica a favore dei diritti delle categorie più disagiate (le donne in primo luogo), sia in Parlamento, sia all'interno del P.C.I., dove ottenne pieno riconoscimento solo dopo la morte di Togliatti.
Nel corso di mezzo secolo, vissuto all'interno delle istituzioni repubblicane, Nilde fu promotrice della legge sul diritto di famiglia del 1975, della battaglia sul referendum per il divorzio (1974) e per la legge sull'aborto (1978).
Dal 1979 al 1992 ricoprì la carica di Presidente della Camera, segnalandosi per grande capacità di equilibrio, di mediazione e di saggezza. Nel 1993 ottenne la Presidenza della Commissione Parlamentare per le riforme istituzionali. Nel 1997 venne eletta Vicepresidente del Consiglio d'Europa.
Rinunciò a tutti gli incarichi il 18 novembre del 1999 a causa di gravi problemi di salute. La Camera dei deputati accolse le sue dimissioni con un lunghissimo applauso; il futuro presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, suo vecchio compagno di partito, scrisse nell'occasione una lettera pubblica, e ancora tornò a ricordare la Iotti nel 2006, nel discorso pronunciato alle Camere durante il giuramento per la Presidenza della Repubblica: «E ancora, abbiamo da contare - mi si lasci ricordare la splendida figura di Nilde Iotti - sulle formidabili risorse delle energie femminili non mobilitate e non valorizzate né nel lavoro né nella vita pubblica: pregiudizi e chiusure, con l'enorme spreco che ne consegue, ormai non più tollerabili.»
Nilde Iotti morì pochi giorni dopo le sue dimissioni, il 4 dicembre 1999, per arresto cardiaco, alla clinica Villa Luana di Roma. È sepolta presso il Cimitero del Verano di Roma.

venerdì 25 giugno 2021

#Almanaccoquotidiano, a cura di #MarioBattacchi

Buongiorno, oggi è il 25 giugno.
Il 25 giugno 1946 iniziano i lavori dell'Assemblea Costituente, chiamata a promulgare la Costituzione della neonata Repubblica Italiana.
Il 2 giugno 1946 gli italiani vengono chiamati alle urne, oltre che per il referendum istituzionale tra repubblica e monarchia che sancirà la fine di quest’ultima, anche per eleggere i membri dell’Assemblea Costituente cui sarà affidato il compito di redigere la nuova carta costituzionale (come stabilito con il decreto-legge luogotenenziale del 25 giugno 1944, n. 151). Il sistema elettorale prescelto per la consultazione elettorale è quello proporzionale, con voto "diretto, libero e segreto a liste di candidati concorrenti", in 32 collegi plurinominali, per eleggere 556 deputati (la legge elettorale prevedeva l'elezione di 573 deputati, ma le elezioni non si effettuarono nell'area di Bolzano, Trieste e nella Venezia Giulia, dove non era stata ristabilita la piena sovranità dello Stato italiano). In base all’esito elettorale, l’Assemblea Costituente risulta così composta: DC 35,2%, PSI 20,7%, PCI 20,6%, UDN 6,5%, Uomo Qualunque 5,3%, PRI 4,3%, Blocco nazionale delle libertà 2,5%, Pd’A 1,1%.
La Costituente si riunisce per la prima volta a Montecitorio il 25 giugno 1946 e nel corso della seduta viene eletto presidente Giuseppe Saragat (in seguito dimissionario e sostituito, l'8 febbraio 1947, da Umberto Terracini). Il 28 giugno l’Assemblea elegge Enrico De Nicola "Capo provvisorio dello Stato", fino a che cioè non sarebbe stato nominato il primo Capo dello Stato a norma della nuova Costituzione. La Costituente inoltre delibera la nomina di una commissione ristretta (Commissione per la Costituzione), composta di 75 membri scelti dal Presidente sulla base delle designazioni dei vari gruppi parlamentari, cui viene affidato l'incarico di predisporre un progetto di Costituzione da sottoporre al plenum dell'Assemblea. I membri sono suddivisi tra i partiti come risulta dalla tabella seguente:
Democrazia Cristiana     207     Mov. Indip. Sicilia     4
Partito Socialista     115     Concentr. Dem Repub.     2
Partito Comunista     104     Partito Sardo d'Azione     2
Unione Dem. Naz,     41     Movim. Unionista It.     1
Uomo Qualunque     30     Part. Cristiano Sociale     1
Partito Repubblicano     23     Part. Democr. Lavoro     1
Blocco Naz. Libertà     16     Part. Contadini Italiani     1
Partito d'Azione     7     Fr. Dem. Progres. Rep.     1
Nominata il 19 luglio 1946 e presieduta da Meuccio Ruini, la Commissione si articola in tre Sottocommissioni: la prima sui diritti e doveri dei cittadini, la seconda sull'ordinamento costituzionale della Repubblica (divisa a sua volta in due Sezioni, per il potere esecutivo e il potere giudiziario, più un comitato di dieci deputati per la redazione di un progetto articolato sull'ordinamento regionale), la terza sui diritti e doveri economico-sociali.
Conclusi i lavori delle varie Commissioni, il 31 gennaio 1947, un Comitato di redazione composto di 18 membri, presenta all’aula il progetto di Costituzione, diviso in parti, titoli e sezioni. Dal 4 marzo al 20 dicembre 1947 l’Aula discute il progetto e il 22 dicembre viene approvato il testo definitivo.
La Costituzione repubblicana – giudicata il frutto più cospicuo della lotta antifascista – è promulgata il 27 dicembre 1947 da De Nicola ed entra in vigore il 1° gennaio 1948. Essa rappresenta l’incontro tra le tre tradizioni di pensiero presenti nella Costituente: quella cattolico-democratica, quella democratico-liberale e quella socialista-marxista. La carta si compone di una premessa, in cui sono elencati i principi fondamentali, e due parti, rispettivamente dedicate ai diritti e doveri dei cittadini e all’ordinamento dello Stato.
La carta costituzionale del 1948 più che dei giuristi, è opera dei partiti politici. Le stesse elezioni per l'Assemblea Costituente - le prime, con quelle amministrative, dopo il ventennio fascista - sono un'occasione per misurare la propria forza elettorale da parte dei partiti politici e perciò sono pochi i professori di diritto candidati (soprattutto da parte del PCI). Questi ultimi, inoltre, durante il periodo fascista erano stati tagliati fuori dai circuiti internazionali della cultura giuridica e quelli che avevano continuato i propri studi in Italia lo avevano fatto accettando di disinteressarsi della vita politica.
La Costituzione - approvata a larga maggioranza dall’Assemblea Costituente - è dunque il frutto di un vasto "compromesso costituzionale", tra visioni diverse della democrazia: la sinistra, specie il PCI, è portatrice di una visione giacobina, con un’assemblea elettiva dotata di pieni poteri; i conservatori, con in testa la DC, auspicano un parlamentarismo razionalizzato con un esecutivo forte e stabile.
Queste due visioni antitetiche si fronteggiano per mesi tra i banchi della Costituente, su ogni singolo punto del progetto di Costituzione. Il compromesso, dunque, è inevitabile e indispensabile: le sinistre dal canto loro accettano il bicameralismo, le autonomie locali e gli organo di garanzia come la Corte Costituzionale; i moderati rinunciano in parte alle misure votate alla razionalizzazione del parlamentarismo.
Anche il sistema elettorale prescelto per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, quello proporzionale, è conseguenza del compromesso. Questo meccanismo, infatti, è in grado di garantire un’adeguata rappresentanza ai partiti di massa, escludendo quasi a priori la possibilità che uno di essi ottenga la maggioranza assoluta e che possa così governare da solo.
Come ha sottolineato efficacemente il Calamandrei, dunque, la Costituzione del 1948 porta con sé, nella prima parte una rivoluzione promessa, nella seconda una rivoluzione mancata. Proprio questo contrasto insito nel testo originario, farà ben presto avvertire, con intensità via via maggiore, la necessità e di riforme più o meno radicali dell’impianto progettato dai padri costituenti.
Il 7 ottobre 2001 gli italiani sono stati chiamati a votare, per la prima volta nella storia della Repubblica, il referendum confermativo della legge di revisione costituzionale che ha integralmente riscritto il Titolo V della Costitzuione del 1948, introducendo di fatto il federalismo (anche se il termine non viene mai utilizzato nel nuovo testo). La legge è stata approvata il 28 febbraio dalla Camera e l’8 marzo dal Senato con i soli voti del centrosinistra, mentre il centrodestra non ha partecipato al voto in entrambi i casi in segno di protesta perché la riforma è stata approvata nell’ultimo scorcio di legislatura. Non avendo raggiunto il quorum dei due terzi richiesto dall’articolo 118 della Costituzione, il testo è stato sottoposto a referendum, su richiesta dai rappresentanti di entrambi gli schieramenti politici.
L’esito referendario sancisce la netta vittoria dei sì, con il 64,2 per cento (per un totale di 10.438.419 voti). Il no ottiene il 35,8 per cento (5.819.187 voti). L'affluenza alle urne è stata del 34 per cento. Viene così definitivamente approvata la modifica più ampia e rilevante che la Costituzione italiana abbia mai subito dal giorno della sua entrata in vigore ad oggi. Ecco le principali novità.
LA REPUBBLICA E’… "La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato". E’ questo il nuovo articolo 114 della Costituzione. Le grandi città, come Milano, Napoli, Palermo, potranno godere di un margine di autonomia maggiore, per una migliore organizzazione delle proprie risorse ed una maggiore flessibilità nella risoluzione delle problematiche locali. L'articolo, inoltre, mette in risalto lo status di Roma, capitale della Repubblica, il cui ordinamento è demandato ad una legge dello Stato.
REGIONI AUTONOME. L'articolo 116 riconosce e mantiene l'autonomia delle regioni a statuto speciale – Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Trentino Alto Adige e Valle d’Aosta - e ne rafforza il potere di autodeterminazione. Ma – aggiunge il nuovo testo - "Ulteriori forme particolari di autonomia possono essere attribuite ad altre regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali (province, comuni, città metropolitane)". Trentino e Valle d’Aosta assumono anche la denominazione, rispettivamente, di Sudtirol e Vallée d’Aoste.
COMPETENZA LEGISLATIVA. La costituzione del 1948 stabiliva le materie per le quali le regioni avevano potestà legislativa. Col federalismo il rapporto si inverte e le Regioni possono legiferare in tutte le materie, eccezion fatta per quelle attribuite alla competenza esclusiva dello Stato centrale, elencate nell’articolo 117 (Politica estera, immigrazione, moneta, difesa, ordine pubblico e sicurezza, difesa e forze armate, ordine pubblico e sicurezza ecc.). Molte competenze tuttavia rientrano tra le materie di legislazione concorrente, che "spetta alle regioni, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato", come ad esempio i rapporti internazionali e l'istruzione, fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e la formazione professionale.
SUSSIDIARIETA’. "Le funzioni amministrative – recita il nuovo articolo 118 – sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza". I Comuni, come pure le Province e le Città metropolitane, mantengono e sono titolari di funzioni amministrative proprie oltre a quelle che vengono loro ulteriormente conferite con legge statale o regionale secondo le competenze di ciascun ente.
FEDERALISMO FISCALE. Viene concessa agli enti locali la più ampia autonomia finanziaria di entrata e di spesa. "I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni – come sancito dall’articolo 119 - hanno risorse autonome, stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario". Mediante tali risorse, Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni devono finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite. Permangono tuttavia forme di garanzia per il Mezzogiorno, ma resta l’incognita relativa all’ampliamento del divario tra le regioni settentrionali e quelle meridionali della penisola a causa dell’attuazione del federalismo fiscale. Tra le garanzie previste, la costituzione di un "fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante". Inoltre, "per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni".
TUTELA DEI DIRITTI. L'articolo 120 ha lo scopo di tutelare gli enti regionali in merito ad eventuali controversie che possano insorgere tra loro o che possano ledere la libertà del cittadino. Recita infatti: "La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l’esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale". In caso ciò dovesse avvenire il Governo può sostituirsi agli organi locali responsabili della violazione. La norma prevede esplicitamente l'intervento del Governo in caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica, o quando lo richiedono la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. Per evitare che venga esercitato arbitrariamente il diritto di intervento del Governo nelle autonomie locali è stabilito che sia la legge a definire le procedure di garanzia in modo che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.
CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE. Il decentramento in favore dell'ente regionale di competenze e attribuzioni è mitigato dall'aggiunta di un comma all'articolo 123 della nostra Costituzione. "In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali". In questo modo le Province, i Comuni e le Città metropolitane sono in grado di contribuire alla formazione del processo decisionale regionale e di giocare un ruolo di attore protagonista nella formazione della "politica" stessa da attuare.
LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE. La possibilità di sollevare la questione di legittimità costituzionale di una norma non sarà più esclusivo potere del Governo e dello Stato nazionale, bensì reciproco per Stato e Regioni. Le Regioni possono sollevare questioni di legittimità anche nel caso in cui la legge di un altro ente regionale leda la loro sfera di competenza (articolo 127).
NUOVE REGIONI. La possibilità di fusione di Regioni, Comuni, Province oggi esistenti è consentita con: "l’approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum". Le forme di controllo sull'operato delle regioni e degli altri enti autonomi previste dai nel '48 vengono definitivamente abrogate col nuovo articolo 132.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE. Le nuove norme si applicano anche alle regioni autonome, fino a che non saranno adeguati i loro statuti, per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite. Inoltre, fino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

martedì 22 dicembre 2020

#Almanaccoquotidiano, a cura di #MarioBattacchi

Buongiorno, oggi è il 22 dicembre.
Il 22 dicembre 1947 l'Assemblea Costituente approva la Costituzione della Repubblica Italiana.
Dopo i sei anni della seconda guerra mondiale e i venti anni della dittatura, il 2 giugno 1946 si svolsero contemporaneamente il referendum istituzionale e l’elezione dell’Assemblea Costituente, con la partecipazione dell’89% degli aventi diritto. Il 54% dei voti (più di 12 milioni) fu per lo stato repubblicano, superando di 2 milioni i voti a favore dei monarchici (che contestarono l’esito).
L’Assemblea fu eletta con un sistema proporzionale e furono assegnati 556 seggi, distribuiti in 31 collegi elettorali.
Dominarono le elezioni tre grandi formazioni: la Democrazia Cristiana, che ottenne il 35,2% dei voti e 207 seggi; il Partito socialista, 20,7% dei voti e 115 seggi; il Partito comunista, 18,9% e 104 seggi. La tradizione liberale (riunita nella coalizione Unione Democratica Nazionale), protagonista della politica italiana nel periodo precedente la dittatura fascista, ottenne 41 deputati, con quindi il 6,8% dei consensi; il Partito repubblicano, anch’esso d’ispirazione liberale ma con un approccio differente nei temi sociali, 23 seggi, pari al 4,4%. Mentre il Partito d’Azione, nonostante un ruolo di primo piano nella Resistenza, ebbe solo l’1,5% corrispondente a 7 seggi. Fuori dal coro, in opposizione alla politica del CLN, raccogliente voti dei fautori rimasti del precedente regime, c’è la formazione dell’Uomo qualunque, che prese il 5,3%, con 30 seggi assegnati.
L’intesa che permise la realizzazione della costituzione è stata più volte definita «compromesso costituzionale», consistente in una commistione di concezioni politiche diverse, risultato di reciproche rinunce e successi. Le forze in seno all’assemblea, infatti, tendenzialmente, non avendo sicure idee sul possibile prosieguo della vita politica italiana, piuttosto che tentare di ostacolare le altre parti politiche, spinsero per l’approvazione di norme che rispecchiassero i rispettivi principi base.
Nelle linee guida della Carta è ben visibile la tendenza all’intesa e al compromesso dialettico tra gli autori. La Costituzione mette l’accento sui diritti economici e sociali e sulla loro garanzia effettiva. Si ispira anche ad una concezione antiautoritaria dello Stato con una chiara diffidenza verso un potere esecutivo forte e una fiducia nel funzionamento del sistema parlamentare, sebbene già nell’Ordine del giorno Perassi (con cui appunto si optò per una forma di governo parlamentare) venne prevista la necessità di inserire meccanismi idonei a tutelare le esigenze di stabilità governativa evitando ogni degenerazione del parlamentarismo. Non mancano importanti riconoscimenti alle libertà individuali e sociali, rafforzate da una tendenza solidaristica di base. Fu possibile, anche, grazie alla moderazione dei marxisti, ratificare gli accordi Lateranensi e permettere di accordare una autonomia regionale tanto più marcata nelle isole e nelle regioni con forti minoranze linguistiche (aree in cui la sovranità italiana era stata messa in forte discussione durante l’ultima parte della guerra, e in parte lo era ancora durante i lavori costituenti).
I primi dodici articoli della costituzione pongono i cosiddetti principi fondamentali, e non possono essere oggetto di modifica attraverso il procedimento di revisione costituzionale previsto dai successivi articoli 138 e 139.

Principio personalista: La Costituzione coglie la tradizione liberale e giusnaturalista nel testo dell’art. 2: in esso infatti si dice che “la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo”. Tali diritti sono considerati diritti naturali, non creati giuridicamente dallo Stato ma ad esso preesistenti. Tale interpretazione è agevolmente rinvenibile nella parola “riconoscere” che implica la preesistenza di un qualcosa. Tale impostazione, stimolata dalla componente d’ispirazione cattolica dell’assemblea costituente, fu il frutto di una sentita reazione al totalitarismo e alla concezione hegeliana dello Stato che in esso si propugnava.

Principio di laicità: La Costituzione all’art. 7 sancisce che Stato italiano e Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, sovrani e indipendenti. Il principio di laicità, che non ha nella Costituzione italiana un richiamo diretto e letterale, così come avviene in altre Carte costituzionali, è stato ricostruito dalla Corte costituzionale sulla base di quanto espresso nell’articolo 7 e degli altri articoli.
«Il principio di laicità, quale emerge dagli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione, implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale».

Principio pluralista: È tipico degli stati democratici. Pur se la Repubblica è dichiarata una ed indivisibile, è riconosciuto e tutelato il pluralismo delle formazioni sociali (art. 2), degli enti politici territoriali (art. 5), delle minoranze linguistiche (art. 6), delle confessioni religiose (art. 8), delle associazioni (art. 18), di idee ed espressioni (art. 21), della cultura (art. 33, com. 1), delle scuole (art. 33, com. 3), delle istituzioni universitarie e di alta cultura (art. 33, com. 6), dei sindacati (art. 39) e dei partiti politici (art. 49). È riconosciuta altresì anche la libertà delle stesse organizzazioni intermedie, e non solo degli individui che le compongono, in quanto le formazioni sociali meritano un ambito di tutela loro proprio. In ipotesi di contrasto fra il singolo e la formazione sociale cui egli è membro, lo Stato non dovrebbe intervenire. Il singolo, tuttavia, deve essere lasciato libero di uscirne.

Principio lavorista: Ci sono riferimenti già agli art. 1, com. 1 ed all’art. 4, com. 2. Il lavoro non è solo un rapporto economico, ma anche un valore sociale.

Principio democratico: Già gli altri tre principi sono tipici degli stati democratici, ma ci sono anche altri elementi a caratterizzarli: la preponderanza di organi elettivi e rappresentativi; il principio di maggioranza ma con tutela della minoranze (anche politiche); processi decisionali (politici e giudiziari) trasparenti e aperti a tutti; ma soprattutto il principio di sovranità popolare (art. 1, com. 2).

Principio di uguaglianza: Come è affermato con chiarezza nell’art.3, tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni sociali e personali, sono uguali davanti alla legge (uguaglianza formale, comma 1). Lo Stato rimuove gli ostacoli che di fatto limitano l’eguaglianza e quindi gli individui di sviluppare pienamente la loro personalità sul piano economico, sociale e culturale (uguaglianza sostanziale, comma 2) Riguardo al principio di uguaglianza in materia religiosa, l’art. 8 dichiara che tutte le confessioni religiose, diverse da quella cattolica, sono egualmente libere davanti alla legge.

Principio solidarista: Esistono doveri civici di solidarietà politica, sociale ed economica tra i cittadini. Il principale riferimento è l’art. 2, com. 2; essi rappresentano l’interpretazione che la Costituzione ha dato al concetto di stato sociale.

Principio internazionalista: Come viene sancito dall’art. 10, l’ordinamento italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute; ciò comporta un “rinvio mobile” ovvero un adattamento automatico di tali norme nel nostro ordinamento. Inoltre l’art. 11 consente, in condizioni di parità con gli altri stati, limitazioni alla sovranità nazionale, necessarie per assicurare una pacifica coesistenza tra le Nazioni.

Principio pacifista: Come viene sancito all’art. 11, la Repubblica italiana ripudia la guerra come strumento di offesa e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali (ovvero consente l’uso di forze militari per la difesa del territorio in caso di attacco militare da parte di altri paesi, ma non con intenti espansionisti) e accetta una limitazione alla propria sovranità (ad esempio accetta di ospitare sul proprio territorio forze armate straniere) nell’intento di promuovere gli organismi internazionali per assicurare il mantenimento della pace e della giustizia fra le Nazioni.
Si intende comunemente che questa seconda parte consenta all’Italia di partecipare ad una guerra in difesa di altre nazioni con le quali siano state instaurate alleanze (ad esempio in caso di attacco armato ad un paese membro della NATO).
Appare invece di controversa interpretazione il fatto se sia rispettoso di questo principio costituzionale il partecipare ad azioni di peace-enforcing o guerre che non rispondono ad azioni di offesa esplicita (vedasi il caso della guerra d’Iraq del 2003).

sabato 2 giugno 2012

Articolo 1 - Viaggio attraverso la #costituzione dei diversi stati con #Manlio #LoPresti

Trasmissione radiofonica del 1 giugno 2012 con Manlio Lo Presti, Sophie Accademica e Masaniello il Lazzaro

Costituzioni Politiche 1/2


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