Buongiorno, oggi è il 18 febbraio.
Il 18 febbraio 1984 viene firmato l'Accordo di Villa Madama, un nuovo Concordato tra Santa Sede e Stato Italiano.
L'accordo costituisce una soluzione delle antinomie esistenti fra la Costituzione repubblicana e le norme pattizie del Concordato del 1929, resa necessaria anche dai cambiamenti che nel frattempo hanno interessato il tessuto sociale dell’Italia
Si articola in tre documenti:
Preambolo: la società italiana è cambiata, è stata promulgata una Costituzione repubblicana, il Concilio Vaticano II ha modificato i rapporti fra Stato e Chiesa.
Testo: 14 articoli.
Protocollo addizionale: lo scopo è di evitare eventuali successive difficoltà di applicazione.
I Patti lateranensi non dovevano prendere in considerazione una Costituzione rigida come quella del 1929: essi avevano chiuso la Questione Romana, mentre l’accordo di Palazzo Madama fa un ulteriore passo verso una visione più democratica dei rapporti fra Stato e Chiesa, adattabile alle nuove esigenze (concordato-cornice). Infatti, l’accordo di Palazzo Madama prevede numerosi stralci rinviati ad accordi successivi.
Gli aspetti più significativi sono:
Neutralità dello Stato: abolizione del termine “religione di Stato”. Lo Stato è neutrale, ma non agnostico nel senso che pur non facendo propria una scelta di fede precisa, tiene conto della rilevanza sociale del fenomeno religioso.
La Chiesa è autonoma nella sua organizzazione ed ha piena libertà nell’attribuzione degli incarichi degli uffici ecclesiastici, con l’obbligo di darne comunicazione alle autorità civili.
Lo stato garantisce assistenza spirituale e possibilità di culto in determinate strutture pubbliche, pur rispettando la libertà di ognuno.
Disciplina degli Enti ecclesiastici e impegno finanziario dello Stato: in parte cadono i privilegi e le esenzioni che nel tempo si sono accumulati dopo il 1929. Gli enti ecclesiastici con finalità religiose e di culto acquisiscono la personalità giuridica per cui ai fini tributari e per usufruire di sgravi fiscali, le finalità di culto e di religione sono uguali ai fini di beneficenza ed istruzione. Attività diverse sarebbero dovute essere soggette alle leggi dello Stato. In merito, abbiamo la Legge 20 maggio 1985, n° 222, elaborata da un ‘apposita Commissione paritetica che ha rivisto tutta la questione degli impegni finanziari.
Matrimonio: L’accordo di Palazzo Madama è intervenuto dopo la legge sul divorzio del 1970. Le sentenze di nullità del matrimonio dei tribunali ecclesiastici non sono più indispensabili per far cessare gli effetti del matrimonio canonico trascritto. Infatti il giudice, dopo aver esperito inutilmente ogni tentativo di conciliazione, accertato che la comunione spirituale fra i due coniugi non può essere mantenuta, pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio. Inoltre le sentenze di nullità possono essere dichiarate efficaci nello Stato italiano alle stesse condizioni previste per ogni altra sentenza straniera
Istruzione religiosa: si è avuto un ribaltamento del concetto di obbligatorietà dell’insegnamento religioso. Pur riconoscendo che i principi religiosi cattolici fanno parte del patrimonio storico italiano, lo Stato continua a garantire l’insegnamento della religione cattolica , ma viene rispettata la libertà di coscienza e quindi il diritto di non avvalersi.
Sostentamento del clero: l’argomento viene affrontato dalla Legge 20 maggio 1985, n° 228. Viene introdotta la quota dell’8x1000 e la detraibilità delle donazioni in favore della Chiesa. Viene invece soppresso l’assegno di congrua (= assegno che lo Stato ha versato ai parroci fino al 1986). La stessa normativa vale anche per le altre confessioni religiose.
Sviluppo della legislazione regionale: a partire dal 1970, con l’introduzione dello Statuto dei lavoratori, si è assistito ad una sorta di promozione del fattore religioso per garantire lo sviluppo spirituale dell’essere umano. È così che alcune leggi regionali si sono occupate di istruzione religiosa, assistenza ospedaliera, carceraria, volontariato e aborto. In questo modo si è superata la dicotomia fra fonti statali e fonti concordatarie per favorire una legislazione extra-concordataria che fosse più vicina ai bisogni spirituali dei cittadini.
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